Niente bancarotta se i beni distratti non appartengono al fallito
04 Giugno 2015
Bancarotta patrimoniale. Fondata la contestazione del ricorrente in merito alla configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale: la condotta distrattiva posta in essere aveva ad oggetto un bene che la fallita deteneva a titolo di comodato d'uso. Impossibile però che una simile condotta distrattiva integri un reato di bancarotta patrimoniale, in quanto è necessario a tal fine che i beni “abbiamo effettivamente fatto ingresso nel patrimonio” del fallito e vi sia stato un distacco di tali beni dal detto patrimonio. L'art. 216, comma 1, n. 1 l. fall. è infatti chiaro nel punire il comportamento distrattivo solo quando le passività siano inesistenti e solo artificiosamente esposte o riconosciute. |