Scissione finalizzata alla trasformazione agevolata, non c’è abuso

La Redazione
04 Novembre 2016

Non configura abuso del diritto l'operazione di scissione della società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 101/E di ieri ritenendo che detta operazione sia “del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.

Non configura abuso del diritto l'operazione di scissione della società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 101/E di ieri ritenendo che detta operazione sia “del tutto in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.

Il caso prospettato alle Entrate, che ha dato origine al documento di prassi, riguardava una società in accomandita semplice di allevamento di bestiame che, cessata l'attività produttiva, concedeva a terzi i propri beni immobili in forza di contratti di locazione e comodato. Intenzionata a utilizzare la norma agevolativa prevista dalla Stabilità 2016 (art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015) per attuare la trasformazione in società semplice, l'istante, a fronte della presenza di “cospicue partecipazioni sociali”, chiedeva alle Entrate se fosse possibile procedere a una scissione della società con attribuzione delle partecipazioni finanziarie alla società scissa, di tutti i beni immobili e delle attrezzature alla società beneficiaria e, dunque, trasformare quest'ultima in società semplice avvalendosi della menzionata disposizione agevolativa.

Per l'Agenzia il caso prospettato non configura abuso del diritto: il regime agevolativo in questione, ha chiarito nella Risoluzione, è diretto a permettere alle cd. immobiliari di gestione di uscire dal regime d'impresa nei casi in cui la società sia un mero schermo rispetto ad una attività di gestione passiva dei beni che rientrano nella disciplina agevolativa in esame. “Si ritiene che – ha risposto l'Agenzia - nel momento in cui, a seguito della scissione della società ALFA, venga attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi tramite rapporti locatizi alla società beneficiaria, quest'ultima – ove in possesso dei requisiti soggettivi […] - si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice”.

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