Equity crowdfunding: in consultazione le proposte della Consob
04 Dicembre 2015
La Consob ha avviato una consultazione sulla revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 in tema di raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online. La necessità di modificare il Regolamento è sorta a seguito delle novità introdotte con il d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015, che ha esteso alle PMI innovative, nonché a OICR e società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative, la possibilità di effettuare offerte di capitali di rischio tramite portali online. Le risposte alla consultazione dovranno pervenire alla Consob entro l'11 gennaio 2016.
Cogliendo l'occasione per avviare un confronto ed un approfondimento sulle novità introdotte dal legislatore e per condurre una riflessione più ampia sull'impianto del regolamento, la Consob ha posto in consultazione diversi interventi modificativi del testo regolamentare proseguendo così il percorso di revisione avviato nel mese di giugno con una consultazione preliminare ed un questionario rivolto ai soggetti interessati.
Il testo in consultazione prevede l'inserimento dei nuovi soggetti ai quali è stata estesa la possibilità di accesso all'istituto dall'art. 50-quinquies TUF e dunque PMI innovative, OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. Al fine di recepire i cambiamenti introdotti a livello di normativa primaria, la definizione di “emittente” è stata sostituita da quella di “offerente” in modo da ricomprendervi anche i nuovi soggetti summenzionati, così come la definizione di “strumenti finanziari” è stata modificata nella medesima ratio.
Tra le altre modifiche proposte, è stato esteso anche alle PMI innovative l'obbligo, attualmente vigente per le start-up innovative che intendono svolgere offerte di proprio capitale di rischio tramite portali, di inserire nei propri statuti o atti costitutivi misure idonee a garantire all'investitore una way out nel caso di successivo trasferimento del controllo a terzi da parte dei soci di controllo.
Oggetto di modifica è anche l'Allegato 3 al Regolamento recante informazioni sulla singola offerta, oltre al procedimento di autorizzazione e di iscrizione che viene a configurarsi come un vero e proprio procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore. |