Osservazioni sulla riforma del sistema sanzionatorio

05 Agosto 2015

La distinzione tra evasione tout court e evasione cd. interpretativa dovrebbe trovare applicazione anche per l'omessa dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il reato di omesso versamento dell'IVA andrebbe invece abolito, mentre i termini per poter estinguere il reato di omessa dichiarazione dovrebbero essere ampliati.

Queste sono solo alcune delle osservazioni proposte da Assonime nella Circolare n. 25 del 3 agosto, che passa in rassegna tutte le novità legislative contenute negli schemi di decreti legislativi del 26 giugno 2015 attuativi della delega fiscale (Legge n. 23/2014). Tra i decreti presi in analisi, che dovranno essere approvati dal Governo entro il 26 settembre 2015, c'è anche il decreto che riforma il sistema sanzionatorio.

Omessa dichiarazione del sostituto di imposta. Il nuovo Decreto, introduce all'art. 5 il reato di omessa dichiarazione anche per i sostituti di imposta nei casi in cui l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro. Come evidenziato nella Circolare, per Assonime “non sembra del tutto razionale configurare sic et simpliciter la residua rilevanza penale dell'omessa dichiarazione quando si superi la soglia di 50 mila euro di ritenute non versate, in quanto anche questa omissione può in taluni casi dipendere da una erronea interpretazione delle disposizioni in tema di obblighi del sostituto”. Andrebbe operata anche in questo caso una distinzione tra evasione tout court e evasione cd. interpretativa.

Omesso versamento dell'IVA. Assonime critica, in modo più radicale, anche il testo dell'art. 8 del decreto che disciplina il reato di omesso versamento dell'IVA. Secondo una logica di razionalizzazione, si legge nella Circolare, la previsione andrebbe abolita, trattandosi dell'omissione di un tributo “esattamente dichiarato”. Con i dovuti collegamenti interpretativi all'omesso versamento da dichiarazione infedele, fattispecie che non dà luogo a sanzioni penali, per Assonime “non sembra sistematicamente corretto mantenere la rilevanza penale all'omesso versamento conseguente ad una dichiarazione che non presenti alcun profilo di infedeltà”.

Cause di non punibilità. Sotto il profilo delle scriminanti in caso di pagamento del debito tributario, la Circolare segnala l'opportunità di ampliare i termini per poter estinguere il reato di omessa dichiarazione. Per Assonime i tempi concessi per attivare la causa di non punibilità (prima che intervenga una attività accertativa da parte dell'amministrazione, tramite ravvedimento operoso, ovvero, nell'ipotesi di dichiarazione omessa, mediante la presentazione della dichiarazione entro il termine di quella relativa al periodo di imposta successivo) sono troppo ristretti rispetto a quando, nella realtà fattuale, i contribuenti si accorgono di essere incorsi in una violazione di omessa dichiarazione, spesso dopo anni (come nei casi di esterovestizione o configurabilità di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti).

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