Domanda di preconcordato e delibera di approvazione degli amministratori
06 Settembre 2017
Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., le formalità di cui all'art. 152 l.fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
Il caso. Una S.r.l. e il suo amministratore unico impugnavano la pronuncia della Corte d'appello con cui era stato rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione dell'amministratore, a norma dell'art. 152 l.fall.
Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura. I ricorrenti lamentavano che i giudici di merito avessero ritenuto necessaria la delibera degli amministratori già al momento della presentazione della domanda di concordato e non già nel momento successivo alla presentazione della proposta. Sul punto vi è contrasto sia in dottrina che in giurisprudenza. Uniformandosi ad un recente orientamento (Cass. n. 598/2017) la Suprema Corte ritiene nella decisione de qua che ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice. |