L'appropriazione indebita non esclude la bancarotta

La Redazione
06 Aprile 2016

Con la sentenza n. 13399/2016 la Corte di Cassazione ribadisce che la pronuncia definitiva per il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p. non rende improcedibile la bancarotta fraudolenta, né tantomeno contrasta con il principio del ne bis in idem, determinando invece l'assorbimento dell'appropriazione indebita nell'imputazione di bancarotta fraudolenta ex art. 84 c.p.

Con la sentenza n. 13399/2016 la Corte di Cassazione ribadisce che la pronuncia definitiva per il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p. non rende improcedibile la bancarotta fraudolenta, né tantomeno contrasta con il principio del ne bis in idem, determinando invece l'assorbimento dell'appropriazione indebita nell'imputazione di bancarotta fraudolenta ex art. 84 c.p.

Il caso. Il Tribunale di Varese condannava tre imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver concorso, quali estranei, alla distrazione di risorse liquide di una s.r.l. dichiarata fallita. La sentenza viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando, per quanto qui d'interesse, la violazione del principio del ne bis in idem essendo già intervenuta una condanna dei medesimi soggetti per gli stessi fatti, qualificati come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p.

Il rapporto tra appropriazione indebita e bancarotta. Premettendo che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario è una figura di reato complessa che comprende tra i propri elementi costitutivi la condotta di appropriazione indebita del bene distratto, il Collegio nega ogni fondamento alla doglianza prospettata dal ricorso. Infatti, nel caso di identità del bene appropriato e di quello distratto, l'agente non è chiamato a rispondere di entrambi i titoli di reato, ma esclusivamente di quello complesso e più grave della bancarotta, come previsto dall'art. 84 c.p. Ne consegue che qualora sia intervenuta sentenza di condanna per il delitto di appropriazione indebita prima della dichiarazione di fallimento, non sussiste alcuna preclusione nel successivo giudizio per bancarotta, dovendo il giudice considerare assorbito il reato precedentemente sanzionato ex art. 646 c.p. nell'imputazione per bancarotta fraudolenta, secondo un principio di equità che si esprime anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di continuazione nella fase esecutiva.

In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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