Società in liquidazione: poteri ampi al liquidatore se l’assemblea non ne determina i confini

La Redazione
06 Giugno 2017

In caso di scioglimento di una società di capitali, ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione.

In caso di scioglimento di una società di capitali, ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, a norma dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione.

È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 13867 del 1 giugno.

Il caso. Il liquidatore di una s.r.l. conferiva a una professionista l'incarico di predisporre un progetto economico di risanamento della società, che però in seguito veniva dichiarata fallita. La professionista proponeva opposizione allo stato passivo, lamentando il mancato riconoscimento del proprio credito per l'incarico professionale svolto. La domanda veniva rigettata, sul presupposto che tale incarico era stato conferito dal liquidatore in mancanza dei poteri, non essendo stato approvato da apposita delibera assembleare.

Secondo la sentenza impugnata, se la delibera assembleare con cui viene disposto lo scioglimento della società e nominato il liquidatore non contiene specifica indicazione dei criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione (ex art. 2487, comma 1, lett. c) deve ritenersi che non rientri nei poteri del liquidatore l'incarico relativo alla predisposizione del piano di risanamento.

L'incarico del liquidatore e il conferimento dei poteri. La S.C. è di parere opposto: accogliendo la domanda della ricorrente, afferma che la ricostruzione operata dal giudice di merito non tiene conto del chiaro disposto di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ai sensi del quale il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

Tale norma opera come principio generale, in mancanza di specifiche deliberazioni adottate dall'assemblea ai sensi dell'art. 2487: l'eventuale deliberato che ha provveduto a nominare i liquidatori, lungi dall'essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione contenuta nell'art. 2489.

Pertanto, se l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società non ha determinato i poteri attribuiti al liquidatore, questi è investito del potere, a norma dell'art. 2489, comma 1, c.c., di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

La previsione dei poteri in capo al liquidatore. Diverso è il caso in cui l'assemblea abbia determinato e limitato i poteri del liquidatore: si pensi all'ipotesi in cui il liquidatore presenti una domanda di concordato preventivo senza averne i poteri, in quanto l'assemblea aveva previsto la necessità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione: sul punto, Cass. n. 12273/2016, con news in questo portale).

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