La revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitataFonte: Cod. Civ. Articolo 2476
06 Giugno 2017
La questione
Con sentenza n. 16049 del 24 Agosto 2016 (in questo portale, con nota di Liva, L'azione cautelare di revoca degli amministratori nella s.r.l. è strumentale all'azione di responsabilità), il Tribunale di Roma - in linea con il consolidato orientamento espresso dai Giudici della Capitale sin dai primi mesi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/03 (si vedano, Trib. Roma, 22 Maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 307; Trib. Roma, 5 Agosto 2004; Trib. Roma, 22 Giugno 2004, in Giur. merito, 2005, 95, con nota di Pedrelli; Trib. Roma, 6 Giugno 2004, in Giur. romana, 2004, 381; Trib. Roma, 31 Marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 2254, con nota di Pedrelli, nonchè in Riv. notariato, 2004, 768, con nota di Faieta, infine in Società, 2005, 913) - ha ulteriormente ribadito l'interpretazione finora fornita dell'art. 2476, comma 3, c.c., in base alla quale la domanda cautelare di revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata sarebbe strumentale all'azione di responsabilità nei loro confronti. A siffatta interpretazione - senza dubbio coerente con il dato letterale compreso nel testo della disposizione citata - se ne contrappone, da altrettanto tempo, un'altra (Trib. Napoli, 17 Marzo 2014; Trib. Torino, 11 Marzo 2011; Trib. Lucca, 13 Settembre 2007, in Giur. comm., 2009, II, 216, con nota di Prestipino; da ultimo anche Trib. Milano, 21 aprile 2017) secondo cui l'istanza di revoca cautelare degli amministratori potrebbe essere strumentale anche soltanto ad un'azione di merito avente il medesimo contenuto (meritorio, quindi, l'intento recentemente espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura, che - nel riunire gli scorsi 20-22 Febbraio 2017, presso la propria sede decentrata di Roma, gli operatori a vario titolo del diritto - si è proposta di fare il punto sulla diversità di soluzioni fornite alle complesse tematiche connesse alla tutela cautelare in ambito societario presso i vari Distretti di Corti di Appello). Le ragioni
Le principali ragioni ermeneutiche che militano a beneficio dell'una, come dell'altra interpretazione, sono state efficacemente esposte, con varietà di accenti, da autorevole dottrina, giunta alle conclusioni, che possono in estrema sintesi riassumersi come segue. A favore dell'avviso in base al quale la richiesta cautelare di revoca degli amministratori s'inserirebbe nell'ambito dell'azione di risarcimento dei danni provocati alla società da questi ultimi, viene abitualmente espressa la considerazione che la possibilità per ciascun socio di domandare al giudice il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori è collocata all'interno della medesima norma che concerne l'azione sociale di responsabilità nei loro confronti, cui sarebbe collegata dal termine “altresì”. Conseguentemente, coloro che aderiscono all'indirizzo descritto sono condotti ad escludere che l'istanza cautelare di revoca degli amministratori possa essere strumentale anche soltanto ad un'azione di merito avente il medesimo contenuto, in virtù del fatto che ciò sarebbe impedito dal principio di tipicità delle azioni costitutive recato dall'art. 2908 c.c., il quale non consentirebbe di ricostruire in via interpretativa un'azione di revoca spettante al socio, della quale la richiesta in questione possa integrare la tutela d'urgenza. A favore, al contrario, dell'orientamento secondo cui la domanda cautelare di revoca degli amministratori potrebbe essere strumentale anche soltanto ad un'azione di merito avente il medesimo contenuto vi sarebbe l'osservazione in base alla quale il fondamento del potere del giudice ad emettere un provvedimento di natura costitutiva avente ad oggetto la revoca degli amministratori, risiederebbe nella stessa disposizione che consente al giudice di adottare il provvedimento di revoca in sede cautelare. In altri termini, quanti concordano con la tendenza indicata, rilevano che se il principio di strumentalità dei procedimenti cautelari ha un senso, non sarebbe ragionevolmente spiegabile una scelta normativa che consista nell'attribuire un potere strumentale alla tutela nel merito di un certo diritto, al tempo stesso negando il potere di adire il giudice per conseguire la tutela piena e definitiva nel merito di quello stesso diritto. Le cause
La denunziata discordanza di opinioni rispetto al contenuto dell'azione di merito, cui l'azione cautelare di revoca atterrebbe, pare verosimile trovi origine, da un lato - ossia laddove si guardi all'azione di responsabilità - , nel confortante riconoscimento che la revoca cautelare degli amministratori mirerebbe ad impedire loro il compimento di atti a deterioramento del patrimonio sociale, manifestando, dunque, una natura conservativa perfettamente compatibile con il fine assegnato all'azione di responsabilità, consistente appunto nel risarcimento del danno arrecato, ovvero che potrebbe essere arrecato alla società, dagli amministratori (così: Trib. Catania, 28 ottobre 2015, in questo portale, Trib. Catania, 1 Aprile 2016; Trib. Messina, 9 Gennaio 2009, in Riv. dir. soc., 2010, 392, con nota di MANCUSO; Trib. Pavia, 25 Agosto 2008, in Giur. comm., 2009, II, 1218, con nota di CHILOIRO; Trib. Siracusa, 31 Gennaio 2007, in Vita not., 2007, 753; Trib. Agrigento, 15 Febbraio 2006, in Giur. comm., 2007, II, 910, con nota di CAGNASSO); dall'altro - ove cioè ci si volga verso un'azione definitiva di revoca - , nel rilievo che la motivazione che precede potrebbe non essere appagante, ogniqualvolta un danno non solo non si sia prodotto, ma potrebbe pure giammai prodursi, e, tuttavia, la revoca degli amministratori si dovesse rendere necessaria per ripristinare la regolarità amministrativa violata per qualsiasi motivo, mostrando, quindi, di possedere natura anticipatoria (Trib. Milano, 14 Gennaio 2014; Trib. Salerno, 21 Febbraio 2006, n. 125; Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 Novembre 2004, in Società, 2005, con nota di SANDULLI). Il proposito
Fatta salva la tutt'altro che trascurabile diseguaglianza di presupposti dai quali i due riferiti schieramenti di pensiero muovono, e, di conseguenza, l'inevitabile divergenza di conclusioni cui pervengono, sembra che elemento comune ad ambedue permanga il convincimento che l'istanza cautelare di revoca degli amministratori rientri nel novero dei procedimenti cautelari, disciplinati, in generale, agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (Trib. Napoli, 17 Marzo 2014; Trib. Milano, 14 Gennaio 2014, cit.; Trib. Roma, 27 Luglio 2004; Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 Luglio 2004). A simile generale lettura - di certo concordante con la pura dizione normativa (la legge menziona all'art. 2476, comma 3, c.c., il “provvedimento cautelare” che ciascun socio può domandare al giudice in caso di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori) - , si vuole qui provare ad affiancare una proposta, ispirata, anziché dal fine di rimanere aderenti alla definizione data dal legislatore al provvedimento che può conseguire alla domanda di revoca degli amministratori proponibile da parte di ciascun socio, dallo scopo, invece, di rintracciarne un diverso possibile significato, avendo a riferimento i presupposti, al ricorrere dei quali la legge subordina la concedibilità della tutela cautelare in ipotesi invocata. Ci si intende con ciò riferire alla circostanza che caratteristiche della tutela cautelare uniforme apprestata dal legislatore nel codice di rito sono la provvisorietà e la strumentalità (Luiso, Diritto processuale civile. I procedimenti speciali, IV, 8a, Giuffrè, Milano, 2015, 197). Mentre, come accennato, risulta ampia la gamma di sfumature emerse, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, in merito al rapporto di strumentalità che verrebbe a determinarsi tra la richiesta cautelare di revoca degli amministratori e la corrispondente presunta azione di merito (di responsabilità, ovvero di revoca definitiva, a seconda dei rispettivi avvisi formatisi in letteratura sul punto), non altrettanto indagate sembrano le relazioni riguardanti il secondo dei due requisiti prima indicati, ossia la provvisorietà degli effetti del provvedimento di revoca eventualmente emanato. Il problema si pone, in particolare, allorché il provvedimento giurisdizionale che dovesse intervenire al termine della fase cautelare finisse con il disconoscere l'esistenza del diritto ch'era stato, frattanto, cautelato. In virtù dell'affermata necessaria sussistenza di entrambi i requisiti della provvisorietà e strumentalità, quali connotati coessenziali della tutela cautelare prevista in generale dalla legge, infatti, gli effetti prodottisi medio tempore si rivelerebbero contra ius, dovendosi, pertanto, ritenere caducati sin dall'inizio (Luiso, Diritto processuale civile. Op. cit. 198). Il punto di vista non pare possa mutare allorquando il provvedimento cautelare in ipotesi pronunziato dovesse venire confermato ad esito del giudizio di merito in rapporto al quale venga posto, ovvero conservare la propria efficacia in mancanza di proposizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., atteso che in ambedue le evenienze esso dovrebbe essere sempre caratterizzato dal naturale attributo della provvisorietà: l'acquisita stabilità che dovesse derivare da cause riconducibili a ragioni esterne - salva in ogni tempo la revocabilità e modificabilità del provvedimento stesso - non sembra in grado di incidere sulle qualità da cui dovrebbe essere sempre contraddistinto. La concreta applicazione dei principi succintamente esposti al caso della revoca degli amministratori pare debba importare che gli amministratori eventualmente revocati in forza di un provvedimento cautelare successivamente non confermato, oppure revocato o modificato, risulterebbero illegittimamente rimossi, con l'effetto che gli stessi dovrebbero tornare ad amministrare la società, salvi semmai i loro diritti risarcitori per l'ingiusta destituzione subita. Tale conclusione, discendente dalla corretta esecuzione del normale congegno di tutela cautelare approntato dal legislatore, però, potrebbe non infrequentemente venirsi a scontrare con l'ordinario esercizio dell'impresa costituita in forma di società di società a responsabilità limitata. Rappresenta, infatti, come noto, principio distintivo di quest'ultima il fatto che l'atto costitutivo - salva l'opzione legale disciplinata dagli artt. 2475 e 2479 c.c., applicabile in difetto di alternativa volontà espressa dai soci (amministrazione affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci stessi presa in conformità all'art. 2479 c.c.) - possa autonomamente declinare le modalità di funzionamento dell'organo amministrativo del quale si doti. In siffatto contesto, la revoca di uno o più amministratori, per quanto cautelare - cioè provvisoria e strumentale - possa essere, potrebbe ugualmente imporre - a motivo della denegata facoltà riconosciuta al provvedimento che la disponga di nominare anche un amministratore giudiziario (si vedano, sul punto, Trib. Pescara, 4 ottobre 2007, in PQM, 2007, 58, con nota di SPINACI; Trib. Roma, 31 Marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 2254, con nota di PEDRELLI, nonchè in Riv. notariato, 2004, 768, con nota di FAIETA, infine in Società, 2005, 913; contra, Trib. Pavia, 25 Agosto 2008, in Giur. comm., 2009, II, 1218, con nota di CHILOIRO) - la pronta sostituzione - in conformità alle regole legali e/o contrattuali al riguardo disposte - degli amministratori attinti dal provvedimento di rimozione, pena l'impossibilità di funzionamento, ovvero il malfunzionamento dello schema gestorio prescelto. Si potrebbe, dunque, frequentemente verificare la combinazione che alla revoca cautelare degli amministratori in ipotesi disposta dall'autorità giudiziaria - come tale legalmente destinata a rimanere provvisoria fino all'acquisizione della definitiva stabilità per i motivi ammessi dalla legge - se ne potrebbe sostituire una convenzionale, frutto delle scelte compiute dai soci in proposito. In simile occorrenza, sembra plausibile che l'eventuale mancata conferma, ovvero mutata identità, del provvedimento cautelare inizialmente emesso, non si riveli idonea a far risorgere la situazione esistente anteriormente alla sua emissione, considerato che gli amministratori con esso giudizialmente revocati, risulterebbero convenzionalmente sostituiti, rivelandosi così alquanto arduo immaginare un ritorno dei primi all'esercizio della funzione gestoria coattivamente abbandonata, a meno di volere coltivare un parere - che non sembra trovare rispondenza nel complessivo impianto codicistico - , ossia quello di una perdurante instabilità delle decisioni societarie. Conclusioni
Preso atto, dunque, delle incertezze che potrebbero sorgere, nell'eventualità si continuasse a definire “cautelare” - cioè provvisorio e strumentale - un provvedimento che non infrequentemente potrebbe caratterizzarsi per accentuati profili di definitività, pare, allora, consentito formulare un'interpretazione dell'art. 2476, comma 3, c.c., che pur senza obliterare l'espressione lessicale in esso adoperata, possa offrirne una diversa spiegazione, si spera ugualmente rispettosa delle probabili intenzioni espresse dalla legge. L'aspirazione manifestata comporta fatalmente il superamento dell'idea che il provvedimento di revoca cautelare contemplato nella disposizione citata appartenga all'ambito dei procedimenti cautelari uniformi, dal momento che vi farebbe difetto, come prospettato, l'indispensabile prerogativa della provvisorietà rispetto agli effetti da esso spiegati. La premessa posta impone, quindi, di individuare una sede, in cui inquadrare il procedimento di revoca cautelare degli amministratori, alternativa a quella prima evocata. In tal senso, sembra possa dimostrarsi utile la riflessione sulla circostanza che in diritto civile - tanto sostanziale, quanto processuale - ricorre frequentemente il vocabolo “cautela”, non solo nella sua variante di aggettivo - “cautelare” appunto - quale corrispondente di “precauzionale”, ma anche in quella di sostantivo - “cautela” ovviamente - , quale equivalente di “accorgimento/garanzia” (si vedano gli artt. 50, 63, 182, 371, 378, 694, 715, 1122 bis, 1171, 1179, 1847, 2057, 2412, 2681, 2813, 2873, 2874, 2875, 2876, c.c.; si vedano, altresì, gli artt. 217, 224,260, 262, 513, 515, 676, 725 e 764 c.p.c.). Ipotizzato, pertanto, che la “cautela” menzionata all'art. 2476, comma 3, c.c. possa fungere anche da sinonimo del termine “accorgimento/garanzia”, sarebbe forse interessante verificare se con la disposizione richiamata si miri esclusivamente a garantire diritti, ovvero anche interessi. Qualora il bene tutelato dall'art. 2476, comma 3, c.c. dovesse farsi coincidere con il mero diritto della società a ricevere il risarcimento del danno provocato dagli amministratori, correttamente ciascun socio avrebbe il diritto di chiederne anche la revoca cautelare, per impedire la progressione della condotta dannosa; se, al contrario, il bene tutelato dalla medesima disposizione dovesse potersi identificare anche con il solo ripristino della regolarità amministrativa violata per qualsivoglia ragione, non sarebbe più indispensabile raffigurare l'esistenza in capo al socio di un diritto alla revoca definitiva degli amministratori che ne siano stati responsabili, quanto piuttosto sarebbe sufficiente concepire che il socio sia dotato dell'azione di revoca cautelare degli amministratori, in quanto strumentale alla tutela dell'interesse a ristabilire una corretta gestione. Non bisogna dimenticare, infatti, che il socio che agisce per ottenere la revoca giudiziale degli amministratori, di norma, è privo del potere di sostituirli, altrimenti si asterrebbe dal rivolgersi al giudice, per procurare un risultato che potrebbe indipendentemente raggiungere. Alla luce di quanto precede, sembra permesso supporre che attraverso il rimedio previsto dalla disposizione in commento il legislatore abbia inteso dotare il socio - non abilitato in virtù delle regole poste nell'atto costitutivo alla revoca degli amministratori che si rendano responsabili di gravi irregolarità amministrative - di uno strumento in grado di ripristinare anche la mera regolarità gestionale violata per qualsiasi motivo, salva la rimessione dell'eventuale revoca definitiva degli amministratori coinvolti alla decisione convenzionale dei soci competenti in materia, mediante la loro sostituzione con nuovi amministratori. Conclusivamente, laddove si dovesse essere disponibili ad ammettere che la revoca cautelare contemplata all'art. 2476, comma 3, c.c. possa tendere anche soltanto a ripristinare la regolarità amministrativa violata per qualsivoglia ragione, potrà provarsi a sottrarre il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori alla sfera dei procedimenti cautelari uniformi, per attrarlo, invece, nell'orbita dei procedimenti da trattarsi in Camera di Consiglio, sede deputata all'attuazione di situazioni giuridiche riconducibili alla figura degli interessi legittimi o degli interessi semplici (Luiso, Diritto processuale civile, cit. 302 ss.). Una volta accolta siffatta opzione, il procedimento cautelare di revoca degli amministratori resterebbe soggetto alla relativa disciplina di settore, che ne fissa l'introduzione con ricorso, nonché il riesame del provvedimento con reclamo, così delineando un sistema provvisto sia di pienezza di cognizione, che di istruttoria, idoneo a soddisfare compiutamente le contrapposte esigenze del socio a vedere revocati gli amministratori in presenza di accertate gravi irregolarità, e degli amministratori a vedere rigettato, oppure riformato, in assenza di adeguati riscontri, l'eventuale provvedimento di revoca. Riferimenti bibliografici
A favore dell'orientamento secondo cui la richiesta cautelare di revoca degli amministratori s'inserirebbe nell'ambito dell'azione di risarcimento dei danni provocati alla società da questi ultimi: Mainetti, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 943 ss; De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 475; Arieta-Gasperini, La revoca cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l., in Corr. giur., 2005, 267 ss.; Nazzicone, Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione. Fattispecie e rito dopo la riforma societaria, Giuffrè, Milano, 2005, 39 ss.; Santoni, Sulla nomina di amministratori di s.r.l., in Riv. dir. comm., I, 2005, 253; Ruggiero, La revoca dell'amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c. (I Parte), in Società, 2008, 815 ss.; Appiani, sub art. 2475 c.c., Società a responsabilità limitata. Disciplina, struttura e problemi applicativi, in Il nuovo diritto societario, a cura di Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2009, 249 ss.; Paolucci, La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l., in Giur. comm., 2009, I, 1180 ss.; Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, Volume unico, 2a, Bologna, 2009, 583; Silvestrini, Responsabilità degli amministratori nella s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria, in Società, 2009, 696; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2010, 969 ss. A favore dell'opposto orientamento secondo cui la domanda cautelare di revoca degli amministratori potrebbe essere strumentale anche soltanto ad un'azione di merito di medesimo contenuto: Fortunato, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003 bis, 306; Nigro, La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Giuffrè, Milano, 2003, 16; Abriani, sub art. 2475 c.c., in Codice commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 337; Id., Amministrazione e rappresentanza nella società a responsabilità limitata italiana e spagnola: due ordinamenti a confronto, in RDS, 1/2009, 156; Weigmann, La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, III, Torino, 2007, 544 ss.; Id., nota a Trib. Milano, 20 Dicembre 2005, in Giur. it., 2006, 986; Zanardo, Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a responsabilità limitata, in Contr. impr, 2006, 1615; Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di Diritto commerciale, diretto da Cottino, V, 1, Padova, 2007, 233; Teti, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, III, Torino, 2007, 655; Carcano, sub art. 2475 c.c., Società a responsabilità limitata, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Giuffrè, Milano, 2008, 579; Pederzini, L'amministrazione e la rappresentanza, in La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Guidotti, Pederzini, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,diretto da Galgano, LXV, Padova, 2012, 296 ss.; Scognamiglio, La revoca giudiziale degli amministratori, in s.r.l./commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Giuffrè, Milano, 2011, 581 ss.; Id., L'amministrazione. La responsabilità gestoria, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba e Marasà, V, Padova, 2012, 376 ss. Sulla necessità della revoca definitiva degli amministratori, per ripristinare la regolarità amministrativa violata per qualsiasi motivo: Abriani, sub art. 2475 c.c., in Codice commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 338, Id., Amministrazione e rappresentanza nella società a responsabilità limitata italiana e spagnola: due ordinamenti a confronto, in RDS, 1/2009, 157, il quale ritiene che ogni socio sarebbe legittimato ad agire giudizialmente per la revoca dell'amministratore, al quale sia ascrivibile una qualunque giusta causa di revoca, anche diversa dalle gravi irregolarità nella gestione; Weigmann, nota a Trib. Milano, 20 Dicembre 2005, in Giur. it., 2006, 986; Id., La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Torino, III, 2007, 544 ss., ad opinione del quale, i motivi che potrebbero giustificare la cessazione dall'ufficio dell'amministratore (a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca proposta dal singolo socio) non necessariamente dovrebbero identificarsi soltanto con le irregolarità nella sua condotta, ma potrebbero consistere anche in gravi fatti incolpevoli, come una lunga malattia o l'assenza; Teti, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, III, Torino, 2007, 655; Ruggiero, La revoca dell'amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c. (I Parte), in Società, 2008, 815 ss.; Pederzini, L'amministrazione e la rappresentanza, in La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Guidotti, Pederzini, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,diretto da Galgano, LXV, Padova, 2012, 297. |