Accesso alla procedura di sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile di s.a.s.

09 Giugno 2014

Accesso alla procedura di sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile di s.a.s.

Può accedere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge 3/12 anche il socio illimitatamente responsabile di s.a.s.? Preciso che la s.a.s. ha in corso di omologazione un concordato preventivo liquidatorio, nell'ambito del quale il socio illimitatamente responsabile non ha ritenuto di includere nel piano i propri beni.

L'art. 6 della L. n. 3/2012 prevede la possibilità di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento anche per il consumatore, cioè per il debitore persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla attività imprenditoriale eventualmente svolta.
Sul se possa rientrare in questa definizione anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non esistono ancora precedenti giurisprudenziali.
La risposta, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere positiva poiché il socio non è soggetto come tale, in modo diretto, alla procedura di fallimento, ma può fallire solo per ripercussione del fallimento della società, né può accedere in modo diretto ad un concordato preventivo.
Sarebbe, dunque, iniquo escludere questo socio dalla possibilità di porre fine al proprio personale (non della società) sovraindebitamento.
Invero, la norma prevede l'accesso alla stessa procedura di composizione della crisi “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse”, cioè situazioni debitorie non direttamente assoggettabili a fallimento o a concordato preventivo.
Nel caso di specie, la situazione debitoria assoggettabile a concordato preventivo (ed eventualmente a fallimento) è quella che riguarda la società, non certo direttamente il socio, il quale infatti non ha conferito beni propri nel concordato (ed a rischio, però, che i creditori sociali, stante la illimitata sua responsabilità, non approvino il concordato).
In questi termini, è ben possibile che il socio chieda di poter proporre un piano, o un accordo ai suoi personali creditori ex art. 6 l. n. 3/2012, che potrebbero, però, anche non essere omologati, in considerazione della sottrazione dei suoi cespiti al concordato della società (qualora i creditori della società non approvino il concordato sociale per questo motivo), con la possibile conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, che si estenderebbe al socio, inglobandone i beni personali, non essendo stato omologato il piano o l'accordo.

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