Socio illimitatamente responsabile di s.n.c., astrattamente fallibile, e procedura di sovraindebitamento

Matteo Lorenzo Manfredi
03 Marzo 2015

L'ex socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., fallito in estensione, una volta che il fallimento della s.n.c. ed il suo si siano chiusi per insufficienza dell'attivo, è legittimato a richiedere l'ammissione alla procedura da crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3? Il dubbio sorge dalla circostanza che, qualora sopraggiungano nuove attività al proprio patrimonio, detto socio potrebbe ipotizzare e concretamente chiedere la riapertura del proprio fallimento per sgravarsi da taluni debiti (ad esempio verso il fisco). Detto soggetto, quindi, è "assoggettabile" al fallimento: deve quindi ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della procedura da sovraindebitamento, che per espressa lettera di legge richiede la “non assoggettabilità” a fallimento? In base ad alcuni spunti dottrinali, tuttavia, sembrerebbe esistere un'opzione interpretativa secondo cui la procedura di cui alla L. 3/2012 sarebbe applicabile in realtà anche a soggetti astrattamente fallibili.

L'ex socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., fallito in estensione, una volta che il fallimento della S.n.c. ed il suo si siano chiusi per insufficienza dell'attivo, è legittimato a richiedere l'ammissione alla procedura da crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3?
Il dubbio sorge dalla circostanza che, qualora sopraggiungano nuove attività al proprio patrimonio, detto socio potrebbe ipotizzare e concretamente chiedere la riapertura del proprio fallimento per sgravarsi da taluni debiti (ad esempio verso il fisco). Detto soggetto, quindi, è "assoggettabile" al fallimento: deve quindi ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della procedura da sovraindebitamento, che per espressa lettera di legge richiede la “non assoggettabilità” a fallimento? In base ad alcuni spunti dottrinali, tuttavia, sembrerebbe esistere un'opzione interpretativa secondo cui la procedura di cui alla L. 3/2012 sarebbe applicabile in realtà anche a soggetti astrattamente fallibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI. L'art. 6, L. 27 gennaio 2012, n. 3, dispone che “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

OSSERVAZIONI. A seguito dell'acuirsi della crisi economica generale il Legislatore ha introdotto, con l. 27 gennaio 2012, n. 3, rubricata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, al capo II, il “procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Come noto, la disciplina sopra indicata trova applicazione a tutti i debitori che si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso quale squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio del debitore, con impossibilità di far fronte ai propri impegni) e che non sono assoggettabili alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, giusta il disposto di cui all'art. 6, comma I, L. 27 gennaio 2012, n. 3.
La platea è dunque ampia, poiché non si riferisce solo agli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità esclusi dalle procedure suindicate, ma attiene anche al debitore civile, sia persona fisica che persona giuridica, sia ente collettivo con o senza personalità. In questa prospettiva sono ricompresi anche gli imprenditori agricoli, i professionisti intellettuali e gli altri lavoratori autonomi, nonché, ovviamente, il consumatore.
Dal novero dei debitori sono, di contro, esclusi gli imprenditori commerciali che, individualmente o in forma societaria, presentino i caratteri dell'assoggettabilità, in astratto, alla Legge Fallimentare.
Con particolare riguardo, per ciò che qui interessa, alla figura del socio illimitatamente e solidalmente responsabile di società di persone (socio di s.n.c. e socio accomandatario di s.a.s.), parte della dottrina evidenzia come questi soggetti, che possono essere dichiarati falliti in estensione alla dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipano, sarebbero esclusi dalla normativa del sovraindebitamento, in quanto applicabile, come si diceva, solamente a quanti non possono accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare.
Tuttavia, giova evidenziare che altra parte della dottrina ritiene che la disciplina dettata dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, sia applicabile anche ai soci di società di persone, assoggettabili al fallimento della società in estensione, ai sensi dell'art. 147 l. fall.
Tale orientamento basa i propri presupposti su di una sorta di favor debitoris, mostrato dall'ordinamento, nel momento in cui consente l'accesso alla procedura a “qualsiasi debitore non fallibile”.
In buona sostanza, si ritiene che possano usufruire della procedura di sovraindebitamento anche i soci di società di persone che, pur essendo in astratto assoggettabili alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo ai creditori personali, il cui credito, in altre parole, non derivi dall'esercizio dell'attività d'impresa.
Aderendo a questa seconda tesi dottrinale, si ritiene che il socio di s.n.c. possa accedere alla disciplina di cui all'art. 6 L. 27 gennaio 2012, n. 3, se propone istanza di sovraindebitamento per debiti contratti al di fuori dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ciò brevemente premesso, nel caso di specie si ritiene che il socio di s.n.c. già dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 147 l. fall., non possa accedere alla procedura di sovraindebitamento, in difetto dei presupposti suindicati per l'accesso alla procedura stessa.
Infatti, nel caso de quo, il socio illimitatamente responsabile della S.n.c. è stato già dichiarato fallito e l'accesso alla procedura di sovraindebitamento sarebbe prospettato non per ripianare debiti personali del socio, bensì per ripianare i debiti del fallimento della società, chiuso per insufficienza dell'attivo, essendo il socio ancora tenuto a soddisfare anche quei debiti, in difetto di esdebitazione.
In siffatta ipotesi si ritiene che il socio sia escluso dall'ambito di applicazione della procedura dettata dall'art. 6 del riferito testo legislativo, per carenza sia del presupposto c.d. oggettivo, che di quello c.d. soggettivo.
Quanto al presupposto c.d. oggettivo, ovvero un soggetto in stato di sovraindebitamento, deve evidenziarsi come, nel caso in esame, il socio illimitatamente responsabile agirebbe per liberarsi anche di debiti della società, e non solo personali, sorti in funzione dell'attività d'impresa.
Quanto al c.d. presupposto soggettivo, nel caso di specie il socio di S.n.c. non rientrerebbe nel novero dei soggetti a cui l'art. 6 della legge del 2012 consente l'accesso alla procedura di sovraindebitamento; egli piuttosto potrebbe accedere, come soggetto fallito, al fine di procedere alla riduzione dei debiti del fallimento, alle procedure previste dalla legge fallimentare (ad esempio, proponendo un concordato fallimentare).
Alla luce delle argomentazioni svolte, pur in assenza di arresti giurisprudenziali, pare possibile ritenere che:
- possano usufruire della procedura di sovraindebitamento anche i soci di società di persone che, pur essendo in astratto assoggettabili alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo ai propri creditori personali, per debiti estranei all'esercizio dell'attività di impresa;
- invece l'ex socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., fallito in estensione, anch'esso dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 l. fall., non può accedere alla procedura di sovraindebitamento per ridurre il passivo fallimentare.