Società in concordato e autorizzazioni del tribunale per la revoca dell’amministratore

10 Aprile 2014

La società Alfa s.r.l., che controlla al 51% Beta s.r.l., presenta domanda di concordato ex art. 161, comma 6; in seguito Beta presenta autonomamente una domanda di concordato ex. art. 161, comma 6. Può la controllante revocare l'amministratore di Beta senza l'autorizzazione del Tribunale? Si chiede conferma se la revoca dell'amministratore di Beta deve essere chiesta ex art. 2476, comma 3, tramite un provvedimento del tribunale.

La società Alfa s.r.l., che controlla al 51% Beta s.r.l., presenta domanda di concordato ex art. 161, comma 6; in seguito Beta presenta autonomamente una domanda di concordato ex. art. 161, comma 6. Può la controllante revocare l'amministratore di Beta senza l'autorizzazione del Tribunale? Si chiede conferma se la revoca dell'amministratore di Beta deve essere chiesta ex art. 2476, comma 3, tramite un provvedimento del tribunale.

Secondo la maggioranza della dottrina, l'amministratore di s.r.l. può essere revocato in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno se ciò avviene senza giusta causa, facendo applicazione analogica della norma prevista per le s.p.a.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (formatasi anteriormente alla novella del 2003, ma con principio tuttora valido), invece, l'art. 2383 c.c., che prevede il diritto al risarcimento dei danni in favore dell'amministratore di una società per azioni revocato dall'incarico senza giusta causa, non si applica indiscriminatamente agli amministratori di società a responsabilità limitata.


Esso, infatti, va inquadrato nel sistema normativo delle società per azioni, che non prevede la nomina di amministratori a tempo indeterminato, ipotesi nella quale l'applicazione della suddetta regola comporterebbe la impossibilità, per tutta la durata della vita dell'amministratore, di una revoca in assenza di giusta causa senza obbligo di risarcimento del danno, in aperta contraddizione con il carattere fiduciario dell'incarico di cui si tratta. Pertanto, la revoca di un amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato non trova la sua disciplina nel predetto art. 2383 c.c., bensì nell'art. 1725 c.c., il cui secondo comma prevede che, in assenza di giusta causa, la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella dell'amministratore di società di capitali giustifica l'applicazione analogica a quest'ultimo della relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risarcimento del danno solo se essa non sia stata comunicata con congruo preavviso [Cass. 7 settembre 1999 n. 9482, Soc. 2000, 436; Giur.it. 2000, 2, 329; G.civ. 2000, 1, 767].


Invero, l'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, essere revocato con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, comma 2, c.c., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell'art. 2383 c.c., riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato [Cass. 21 marzo 2000 n. 3312, G.civ. 2000, 1, 1953; F.it. 2001, 1, 2329].


Tale soluzione può essere condivisa vieppiù dopo la riforma del 2003, che ha restituito un espresso richiamo all'art. 2383 c.c. (fatto dall'art. 2475, comma 2, c.c., che disciplina l'amministrazione della s.r.l.) limitato esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 2383, ma non agli altri (dunque intendendoli escludere per le srl), e particolarmente non al terzo comma, che prevede la revoca in ogni tempo dell'amministratore della spa, salvo il risarcimento del danno in assenza di giusta causa (in quanto nominato a termine: per non più di tre esercizi).
Diversa ancora è l'ipotesi di revoca cautelare prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c., che presuppone un contesto giudiziale di esercizio dell'azione di responsabilità contro l'amministratore, rispetto al quale la revoca si pone come sanzione per il compimento di gravi irregolarità nella gestione.
Per quanto riguarda la revoca in corso di procedura di preconcordato (concordato con riserva) della società controllante dell'amministratore della società controllata, si tratta di stabilire se si tratti o meno di atto di straordinaria amministrazione, che necessiti dell'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.
L'art. 2479-bis, comma 3, c.c., nel richiedere una maggioranza qualificata (almeno la metà del capitale sociale) solo per le decisioni inerenti i nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., farebbe pensare alla nomina (e revoca) dell'amministratore come ad atti di ordinaria amministrazione, in quanto adottabili con maggioranza assoluta non qualificata (salve eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedano, invece, una maggioranza qualificata).


Sotto altro profilo, nell'ambito delle procedure concorsuali, in cui rileva la conservazione dell'integrità patrimoniale a beneficio della massa dei creditori, ordinaria e straordinaria amministrazione vanno riferite all'incidenza dell'atto sul patrimonio, nel senso che è di straordinaria amministrazione l'atto che diminuisce sensibilmente e senza giustificazioni economiche la garanzia patrimoniale, concetto che non si attaglia al rapporto fiduciario con l'amministratore, che non riguarda direttamente il patrimonio della società in concordato: in materia concorsuale, il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi [Cass. 20 ottobre 2005 n. 20291].
Ne consegue che non dovrebbe essere necessaria l'autorizzazione del Tribunale per la revoca dell'amministratore, ma - in concreto - date le gravi conseguenze dell'adozione di un atto di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione del giudice, è bene informarsi presso il Giudice delegato circa la prassi seguita, in materia così dibattuta, nel Tribunale di cui si tratta.

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