Adempimenti fiscali di s.r.l. dichiarata fallita con esercizio provvisorio e successiva revoca del fallimento

16 Dicembre 2014

In data 1 aprile 2014 il Tribunale dichiarava il fallimento di una S.r.l. precedentemente ammessa ad una procedura di concordato preventivo, disponendo l'esercizio provvisorio. In data 1 luglio 2014 la Corte di appello revoca il fallimento (con sentenza nelle more passata in giudicato) riammettendo la società al concordato. Quali sono gli obblighi fiscali in capo al curatore fallimentare (considerando che il fallimento e il relativo esercizio provvisorio sono terminati nel corso dell'anno 2014)?

In data 1 aprile 2014 il Tribunale dichiarava il fallimento di una S.r.l. precedentemente ammessa ad una procedura di concordato preventivo, disponendo l'esercizio provvisorio. In data 1 luglio 2014 la Corte di appello revoca il fallimento (con sentenza nelle more passata in giudicato) riammettendo la società al concordato. Quali sono gli obblighi fiscali in capo al curatore fallimentare (considerando che il fallimento e il relativo esercizio provvisorio sono terminati nel corso dell'anno 2014)?

PREMESSA – L'esercizio provvisorio, ossia la prosecuzione dell'attività d'impresa anche dopo la dichiarazione di fallimento, è regolato dall'art. 104 l. fall. come una delle modalità di realizzazione dell'attivo fallimentare volta alla conservazione del patrimonio aziendale ed evitare, conseguentemente, il danno che deriverebbe dall'interruzione improvvisa dell'attività. In particolare, l'esercizio provvisorio può essere disposto dal tribunale con la sentenza dichiarativa del fallimento, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda (art. 104, comma 1, l. fall.). Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa fissandone la durata (art. 104, comma 2). Ove, tuttavia, il comitato dei creditori non ravvisi l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione (art. 104, comma 3); il tribunale può, comunque, disporre la cessazione in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori (art. 104, comma 6).

LA SOLUZIONE – Tanto detto, in presenza di S.r.l. dichiarata fallita (1 aprile 2014), con disposizione dell'esercizio provvisorio e con fallimento successivamente revocato (1 luglio 2014), tenuto conto che comunque il fallimento ha avuto il suo corso per un certo periodo di tempo, il curatore, relativamente agli adempimenti fiscali, dovrà:
- entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 d.P.R. 633/72);
- entro 90 giorni dalla nomina, nel caso in cui vi sono beni immobili, presentare al Comune di ubicazione degli immobili medesimi una dichiarazione ai fini IMU (TASI) attestante l'avvio della procedura (art. 9, comma 7, D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, che richiama l'art. 10, comma 6, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504);
- entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74-bis per il periodo 1 gennaio 2014/1 aprile 2014 (art. 74-bis d.p.r. 633/72 e art. 8, comma 4, d.P.R. 322/98);
- entro 9 mesi successivi alla nomina, presentare il Modello Unico Società di Capitali per il periodo 1 gennaio 2014/1 aprile 2014 (art. 183 d.P.R. 917/86 ed art. 5, comma 4, d.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP;
- mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) effettuare la liquidazione dell'IVA e, nei termini ordinari, versare l'eventuale IVA dovuta;
- entro 30 giorni dalla chiusura, rectius revoca (1 luglio 2014), presentare la dichiarazione di variazione dati all'Agenzia delle Entrate (art. 35 d.P.R. 633/72);
- entro 9 mesi successivi alla chiusura, rectius revoca del fallimento, presentare il Modello Unico SC per il periodo fallimentare, 1 aprile 2014/1 luglio 2014 (art. 5, comma 4, d.P.R. 322/98) e la dichiarazione IRAP, essendovi stato esercizio provvisorio.
Sulla base del combinato disposto di cui all'art. 5 d.P.R. 332/1998 ed all'art. 19, comma 6, D.Lgs. 446/1997, infatti, soltanto in presenza di esercizio provvisorio il curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione Irap. Da ciò consegue che, per effetto dell'esercizio provvisorio, la continuazione dell'attività d'impresa produrrà un valore della produzione netta che determina la base imponibile assoggettata, in termini generali, all'aliquota del 3,90%.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.