Adempimenti fiscali di s.r.l. dichiarata fallita con esercizio provvisorio e successiva revoca del fallimento
16 Dicembre 2014
In data 1 aprile 2014 il Tribunale dichiarava il fallimento di una S.r.l. precedentemente ammessa ad una procedura di concordato preventivo, disponendo l'esercizio provvisorio. In data 1 luglio 2014 la Corte di appello revoca il fallimento (con sentenza nelle more passata in giudicato) riammettendo la società al concordato. Quali sono gli obblighi fiscali in capo al curatore fallimentare (considerando che il fallimento e il relativo esercizio provvisorio sono terminati nel corso dell'anno 2014)?
PREMESSA – L'esercizio provvisorio, ossia la prosecuzione dell'attività d'impresa anche dopo la dichiarazione di fallimento, è regolato dall'art. 104 l. fall. come una delle modalità di realizzazione dell'attivo fallimentare volta alla conservazione del patrimonio aziendale ed evitare, conseguentemente, il danno che deriverebbe dall'interruzione improvvisa dell'attività. In particolare, l'esercizio provvisorio può essere disposto dal tribunale con la sentenza dichiarativa del fallimento, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda (art. 104, comma 1, l. fall.). Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa fissandone la durata (art. 104, comma 2). Ove, tuttavia, il comitato dei creditori non ravvisi l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione (art. 104, comma 3); il tribunale può, comunque, disporre la cessazione in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori (art. 104, comma 6).
LA SOLUZIONE – Tanto detto, in presenza di S.r.l. dichiarata fallita (1 aprile 2014), con disposizione dell'esercizio provvisorio e con fallimento successivamente revocato (1 luglio 2014), tenuto conto che comunque il fallimento ha avuto il suo corso per un certo periodo di tempo, il curatore, relativamente agli adempimenti fiscali, dovrà: |