Presupposti e limiti di applicabilità del privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/1998 sui finanziamenti alle imprese

Vincenzo Palladino
10 Febbraio 2015

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 espressamente non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, L. 662/1996, art. 15 L. 266/1997 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, L. 662/1996 né all'art. 15 L. 266/1997. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge.
Massima

Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 espressamente non si applica alle prestazioni di garanzia ex art. 2, comma 100, L. 662/1996, art. 15 L. 266/1997 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, L. 662/1996 né all'art. 15 L. 266/1997. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge.

Il presupposto di un'interpretazione estensiva in materia di privilegio, che consenta di applicare un privilegio non espressamente previsto per una certa fattispecie e, quindi, facendo applicazione dell'istituto del rinvio materiale (non recettizio), non può prescindere dall'analisi delle caratteristiche della norma istitutiva del privilegio allo scopo di valutare se tali caratteristiche siano compatibili con la fattispecie non oggetto di richiamo espresso, perché diversamente l'interprete (e quindi il giudice) introdurrebbe nell'ordinamento una causa di prelazione ulteriore nel sistema di quelle (già troppe) preesistenti, opzione riservata alla discrezionalità del legislatore.

Il caso

Il provvedimento in esame è stato reso all'esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla società concessionaria della riscossione dei tributi, la quale aveva insinuato al passivo del fallimento opposto, in via privilegiata ex art. 24, comma 3, l. 449/1997, un credito relativo al recupero di agevolazioni ex art. 2 L. 662/1996 concesse alla società fallita. Trattavasi, più precisamente, di un finanziamento (chirografario) concesso a detta società da un istituto di credito, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI; poiché l'impresa beneficiaria si era resa inadempiente all'obbligo di restituzione del finanziamento, la banca erogatrice aveva escusso il Fondo di Garanzia, dopodiché il gestore del fondo, dopo aver estinto il credito della suddetta banca, si era surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti di quest'ultima. A seguito di iscrizione a ruolo esattoriale straordinario ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, il concessionario per la riscossione si era attivato per il recupero del credito, dopodiché, intervenuto il fallimento della società beneficiaria, si era insinuato al passivo della relativa procedura in via privilegiata. Ciò premesso, l'opponente (e con esso il Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore del Fondo di Garanzia, intervenuti in causa ad adiuvandum) si è doluto del mancato riconoscimento, all'esito della verifica del passivo, del privilegio richiesto, invocando l'applicabilità, in relazione al suddetto credito, del disposto di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, che ha istituito il privilegio per i crediti derivanti dal recupero di agevolazioni revocate.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Come si evince dalle massime sopra riportate, il Tribunale di Milano ha escluso l'applicabilità del privilegio invocato dal creditore instante (nonché dagli altri soggetti intervenuti in causa a sostegno dell'opposizione allo stato passivo da questo proposta) alla fattispecie sottoposta al suo esame. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 non possa riconoscersi a crediti diversi da quelli espressamente presi in considerazione dalla suddetta norma, tra i quali non è compreso il credito derivante dalla revoca di un finanziamento assistito da garanzia del Fondo per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, l. 662/1996. A sostegno della decisione assunta, il Tribunale evidenzia altresì che (i) il tenore letterale dell'invocato art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, che attribuisce il privilegio ivi previsto ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto legislativo, non consente di estendere detto privilegio anche ai crediti derivanti da prestazioni di garanzia a favore del soggetto finanziatore; (ii) nel caso di specie non vi era stata alcuna revoca del finanziamento concesso alla società fallita (presupposto per l'applicabilità della norma sopra indicata), bensì un mero inadempimento di quest'ultima all'obbligo di restituire il finanziamento concesso; (iii) attesa la natura chirografaria del finanziamento in questione, il riconoscimento, nella fattispecie in esame, del privilegio invocato dal creditore instante comporterebbe l'attribuzione al garante, che soddisfa il creditore surrogato, di una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario, in violazione dell'art. 1203 c.c. e della par condicio creditorum.

Osservazioni

Il provvedimento in commento si colloca nell'alveo di un orientamento giurisprudenziale, già espresso in precedenza dallo stesso Tribunale (cfr. Trib. Milano, 17 febbraio 2011, pubblicata su ilFallimentarista.it), teso a valorizzare, in materia di privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, il principio di tassatività dei privilegi e la natura eccezionale delle norme istitutive degli stessi, e, di conseguenza, la necessità di limitare il ricorso all'interpretazione analogico-estensiva delle norme in questione. Sulla scorta di tali principî, il Tribunale ha escluso, nella specie, la riconoscibilità del privilegio sopra indicato, in ragione, da un lato, dell'assenza, nel d.lgs. 123/1998, di uno specifico riferimento ai crediti derivanti da prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI ex art. 2, comma 100, l. 662/1996; dall'altro, della ritenuta insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'applicabilità della norma invocata dal creditore instante.


Sotto quest'ultimo profilo, la medesima soluzione è stata recentemente accolta, proprio con riguardo al privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/98, anche da Trib. Torino, 2 luglio 2014 (pubblicato su ilFallimentarista.it), sulla scorta di motivazioni in parte analoghe a quelle enunciate nel decreto in commento, facendo leva, in particolare, sulla necessità, ai fini della riconoscibilità del privilegio in oggetto, della presenza di un atto amministrativo di revoca del finanziamento, cui non può essere equiparata l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per effetto dell'inadempimento civilistico del finanziato all'obbligo di restituzione della somma ricevuta. Tale considerazione, peraltro, sembra valere a fortiori nella fattispecie sottoposta all'esame del Giudice meneghino, in cui né il creditore instante né gli altri soggetti intervenuti ad adiuvandum parrebbero aver dedotto eventuali abusi e deviazioni dallo scopo del finanziamento, che in ipotesi avrebbero potuto giustificarne la revoca ai sensi dell'invocato art. 9.


Il provvedimento qui pubblicato (a differenza di quello del Tribunale torinese) lascia invece sullo sfondo la circostanza, pur menzionata, che il contratto di finanziamento non contenesse alcun riferimento al d.lgs. 123/1998; circostanza che, in effetti, non pare di per sé decisiva, non potendo evidentemente subordinarsi l'operatività del privilegio (necessariamente stabilito dalla legge) alla volontà espressa dalle parti in sede negoziale.


Ma soprattutto, il Tribunale milanese esclude che il privilegio in questione, riferito ai crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi del decreto legislativo sopra citato, possa estendersi a crediti diversi, e segnatamente a quello vantato dal garante che, avendo estinto il credito del finanziatore, si surroghi nei diritti di quest'ultimo nei confronti del soggetto finanziato poi fallito, tenuto conto, tra l'altro, che l'opposta soluzione comporterebbe (ove si tratti - come nella specie - di un finanziamento chirografario) una violazione dei principî generali in materia di surrogazione legale ex art. 1203 c.c., in forza dei quali il creditore surrogato non può che subentrare nella stessa posizione del creditore originario sostituito. Di diverso avviso, sul punto, è Trib. Padova, 23 luglio 2012 (pubblicata su ilcaso.it), citata nella pronuncia in commento, che ammette invece la riconoscibilità del privilegio in parola anche a favore del garante che abbia soddisfatto il credito del finanziatore surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, ritenendo che l'art. 9 d.lgs. 123/1998 non autorizzerebbe alcuna differenza tra erogazione di somme e prestazione di garanzia (senza peraltro affrontare la questione della compatibilità di tale soluzione con i principî che reggono l'istituto della surrogazione).


La decisione assunta dal Giudice meneghino appare senz'altro condivisibile, alla luce sia di una corretta lettura della norma istitutiva del privilegio di cui trattasi, anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 1203 c.c., sia, più in generale, dell'esigenza, opportunamente posta in luce nella motivazione del provvedimento in commento, di salvaguardare la par condicio creditorum dalla proliferazione di cause di prelazione che non trovino un saldo ancoraggio in specifiche disposizioni di legge, in conformità all'indefettibile principio di legalità sotteso al sistema dei privilegi.
Né, infine, la decisione del Tribunale di Milano si pone in contrasto con i principî espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza n. 11930 del 13 aprile 2010, richiamata dal creditore instante e dai terzi intervenuti avanti al Tribunale milanese a sostegno della riconoscibilità del privilegio invocato. In tale pronuncia – inerente peraltro al diverso tema dei privilegi sui crediti per tributi degli enti locali ex art. 2752 c.c. – il Supremo Collegio ha in effetti riconosciuto la possibilità di ricorrere a un'interpretazione estensiva delle norme istitutive di privilegi, pur nei limiti della massima espansione della portata semantica dell'espressione legislativa”, consentendone così l'applicazione anche a fattispecie non espressamente previste dalla norma, ma rispetto alle quali appaia invocabile, in relazione alla causa del credito, la medesima ratio legis (operando, in tal caso, il meccanismo del rinvio “formale”, che permette l'applicazione della norma istitutiva del privilegio a una fattispecie disciplinata da una normativa entrata in vigore in un momento successivo); tuttavia, la Cassazione limita espressamente il ricorso a tale procedimento alle sole cause di prelazione previste dal codice civile, atteso il loro carattere generale e la loro rispondenza ad un criterio di equità discendente dallo stesso art. 3 Cost., ferma restando la natura di ius singulare, con tutte le conseguenze interpretative connesse, delle norme settoriali istitutive di singoli privilegi, quale è certamente quella presa in esame nel provvedimento in commento.

Riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In materia di privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, si vedano, in senso conforme al provvedimento qui annotato, oltre alle pronunce già richiamate nel commento: Cass., 2 marzo 2012, n. 3335; Trib. Tolmezzo, 11 marzo 2013, in Fall., 2014, 224. In merito alla natura generale o speciale del privilegio in oggetto si veda, a sostegno della prima tesi, Trib. Mantova, 8 maggio 2012 e in senso opposto Trib. Padova, 23 luglio 2012, cit.
In dottrina, sui presupposti per l'interpretazione estensiva delle norme istitutive di privilegi, si veda, tra gli altri, QUATRARO-DIMUNDO, La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali, Milano 2014, 1253. La questione relativa alla natura e ai presupposti di applicabilità del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 è invece trattata, su questo stesso portale, da GALLETTI, Il privilegio generale, anzi speciale, di SACE nel concordato preventivo omologato.

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