Società turnaround per la ristrutturazione delle imprese: in G.U. il decreto attuativo

La Redazione
04 Giugno 2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, recante disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, recante disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.


Società turnaround al via. Il decreto attua le disposizioni introdotte ad inizio anno con il d.l. n. 3/2015 (c.d. Investment compact: si veda, sul punto, la news de IlFallimentarista.it, Dal Governo via libera al Decreto Investment Compact: misure per investimenti e sistema bancario). L'art. 7 di quel d.l., in particolare, sostituendo l'art. 15 del d.l. n. 133/2014, conv. in l. n. 164/2014, prevedeva la costituzione di s.p.a. finalizzate alla patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese con sede in Italia, con il compito di promuovere la sottoscrizione di capitale da parte di investitori istituzionali e professionali.


Le disposizioni attuative. Il decreto attuativo, “considerata l'esigenza di consentire alle imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato di superare temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, riconducibili all'attuale fase congiunturale dei mercati”, e ritenuto che la garanzia dello Stato costituisca un elemento necessario per consentire l'investimento di risorse da parte dei soggetti interessati, precisa quali debbano essere le condizioni, necessariamente previste dallo Statuto della società turnaround, per ottenere tale garanzia dello Stato, che copre l'80% della differenza tra il capitale versato e quanto ricevuto in sede di liquidazione della società, anche concorsuale, nonché l'80% dell'investimento.
Vengono, quindi, definiti l'oggetto della garanzia (art. 1), i beneficiari (art. 2), il corrispettivo per la concessione (art. 5) e le modalità operative.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.