Dal Tribunale via libera al piano per salvare l’Unità

La Redazione
26 Marzo 2015

Il Tribunale di Roma, con decreto del 24 marzo, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della Nuova Iniziativa Editoriale, società che editava il quotidiano l'Unità fino alla sospensione delle pubblicazioni nell'agosto 2014.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 24 marzo, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della Nuova Iniziativa Editoriale, società che editava il quotidiano l'Unità fino alla sospensione delle pubblicazioni nell'agosto 2014.


Le caratteristiche del piano concordatario. La domanda formulata dalla società prevede un piano concordatario caratterizzato da apporto di finanza esterna e dal preventivo affitto di azienda giornalistica finalizzato ad una offerta irrevocabile d'acquisto.


Selezione dell'offerta d'acquisto migliore anticipata rispetto all'omologa. Il Tribunale rileva come la peculiarità della proposta concordataria consista nell'aver anticipato la procedura competitiva, per la selezione della miglior offerta irrevocabile d'acquisto, ad una fase anteriore rispetto all'omologazione.
Secondo il Tribunale, tale modalità operativa appare giustificata dalla natura dell'asset principale, il ramo d'azienda che comprende la testata editoriale, e dall'urgenza di tornare alle pubblicazioni, previo affitto d'azienda. L'obiettivo finale è stato, dunque, quello dell'immediato rilancio dell'attività editoriale, e il Tribunale ha ritenuto ammissibile la proposta, dotata di una coerenza logica.
Nel dettaglio, l'offerta irrevocabile migliore è risultata essere quella formulata da una Newco, che consiste nell'affitto c.d. ponte (finalizzato all'acquisto) del ramo d'azienda editoriale comprendente il personale, per un massimo di 29 unità e di un dirigente, e dei beni materiali e immateriali. L'acquisto dovrà avvenire entro un anno dall'omologa, anche all'esito di un'ulteriore procedura competitiva di vendita.
L'affitto può, quindi, essere autorizzato, salvo rimettere al giudice delegato la valutazione in merito alla concreta determinazione delle singole pattuizioni inserite nella bozza di contratto e alla stipula degli accordi in deroga all'art. 2112 c.c. per i lavoratori coinvolti.

Natura in continuità del concordato. Le verifiche che il Tribunale è tenuto a compiere sulla ritualità e sull'ammissibilità della proposta, comprendono anche un'indagine sulla natura del concordato.
La fattispecie in esame prevede un affitto c.d. ponte di ramo d'azienda, in cui l'impegno da parte dell'affittuario assume la forma giuridica della proposta irrevocabile di acquisto: per il Tribunale - nonostante i contrasti che ancora si segnalano in giurisprudenza su questo punto - anche tale modello rientrerebbe nell'ipotesi di concordato in continuità, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 186-bis l. fall., la continuazione fisiologica della vita d'azienda, sia essa in capo all'originario imprenditore, sia essa in capo a terzi affittuari-acquirenti.
L'affitto che precede la cessione costituirebbe, dunque, una parte essenziale del piano e come tale si inserirebbe nella continuità: la fattibilità dipende perciò, in tal caso, dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e dal prezzo d'acquisto.
Il Tribunale conclude, dunque, per la ritualità ed ammissibilità della proposta formulata, anche alla luce delle valutazioni formulate dall'esperto, che ha ritenuto l'operazione concordataria fattibile e coerente con gli intenti di risanamento conservativo, in base a un dettagliato business plan.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.