In consultazione le norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate: più poteri contro la crisi

La Redazione
10 Marzo 2015

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato sul proprio sito la bozza delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate, che resterà in consultazione fino al 21 aprile.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato sul proprio sito la bozza delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate, che resterà in consultazione fino al 21 aprile.
Il testo definitivo, che verrà approvato tenendo conto delle osservazioni pervenute, sostituirà quello entrato in vigore nel 2012 e intende adeguarsi alle modifiche del diritto societario e fallimentare di questi ultimi anni, enfatizzando il ruolo del collegio sindacale nella governance societaria, in particolare quanto al dovere di vigilanza.


Norma 11: collegio sindacale e crisi d'impresa. La norma n. 11, in particolare, riguarda le attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa: dal dovere di vigilanza finalizzata alla prevenzione ed emersione della crisi, ad attività più specifiche di segnalazione all'assemblea e denunzia al tribunale, fino ai doveri di vigilanza successivi all'apertura delle principali procedure concorsuali e di soluzione negoziale della crisi.
Il collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. : non si tratta di una verifica ex post, ma di una verifica che sia capace di “rilevare tempestivamente il rischio” e di “riconoscere l'imminenza della crisi”, anche e soprattutto mediante un opportuno scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.
Sono previsti specifici doveri di vigilanza del collegio sindacale nei casi in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) l. fall.), un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l. fall.), un concordato preventivo, anche con riserva, o in continuità (artt. 160, 161, comma 6, 186-bis) o nelle ipotesi di finanziamenti ai sensi dell'art. 182-quinquies l. fall.
Principio generale è quello della collaborazione con gli organi concorsuali (tribunale ed ausiliari), ma la norma 11.9 contempla un'ipotesi specifica di rapporti con il consulente e l'attestatore per la miglior gestione della crisi societaria: “al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, sentito l'organo amministrativo e previo accordo con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del piano e all'attestatore”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.