Il 9 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso pubblico uno studio con cui è stata esaminata la questione del se possa o meno configurarsi una sorta di impossibilità economica di attuazione dell'oggetto sociale (e quindi possa iscriversi nel Registro delle Imprese, ex art. 2484, comma 3, c.c. lo scioglimento della società) in presenza di una crisi d'impresa.
In altre parole si poneva la questione del se le precarie condizioni economiche della società, qualora si traducano in un'incapacità di produrre utili, siano, di per sé sole, idonee ad integrare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2) c.c.
Prendendo ad esame la più grave tra le crisi dell'impresa, ossia l'accertamento dello stato di insolvenza, si osserva che, mentre nel sistema originario lo scioglimento sia della società di persone che della società di capitali era una naturale conseguenza del fallimento , ora il fallimento integra invece una causa di scioglimento per le sole società di persone. L'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, invece, come disciplinato dagli artt. 2272, n. 2 e 2484, comma 1, n. 2, causa lo scioglimento di entrambi i tipi sociali.
Dal dettato normativo deve quindi dedursi che “l'oggetto sociale ben può essere conseguito anche da una società che versa in stato di insolvenza, e che dunque, e per ciò solo non è in grado, almeno di regola, di distribuire utili”. Se si afferma che il fallimento non è causa di scioglimento della società di capitali, a maggior ragione non può esserne causa una crisi economica meno grave dell'insolvenza.
Con riferimento alle società di persone, si precisa nello studio, l' insolvenza non determina per ciò solo il conseguimento dell'oggetto sociale: infatti, pur venendo in essere, con la dichiarazione di fallimento, una causa di scioglimento, essa è comunque una causa autonoma rispetto alle altre e quindi anche rispetto al mancato conseguimento dell'oggetto sociale.
Ciò comporta che in capo agli amministratori non sorge alcun obbligo (né hanno quindi la legittimazione) di iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con la quale si affermi il perfezionamento di una causa di scioglimento detrminata da difficoltà economiche (per quanto gravi siano). Qualora l'iscrizione nondimeno sia effettuata, vi è la possibilità di far accertare che invece nessuna causa di scioglimento è venuta in essere e quindi l'erroneità e l'illegittimità della dichiarazione degli amministratori, i quali potrebbero conseguentemente incorrere in responsabilità per abusivo accertamento della causa di scioglimento.