Il fallimento dell’unica committente esime dal reato di omesso versamento dell’IVA
07 Ottobre 2014
Il caso. In seguito a condanna, confermata in appello, per aver violato l'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento d'I.V.A.), veniva proposto ricorso per cassazione deducendosi che la cooperativa della quale l'imputato era legale rappresentate aveva avuto come (quasi) unica committente una s.p.a. che, nell'imminenza della data di scadenza delle imposte, era fallita. La cooperativa si era quindi insinuata al passivo e aveva deciso di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei dipendenti e delle relative contribuzioni previdenziali. L'omesso versamento I.V.A. non sarebbe stato quindi in alcun modo ricollegabile alla volontà dell'imputato, ma alla sola causa di forza maggiore integrata dal fallimento della committente.
Il fallimento della committente è causa di giustificazione. Richiamando alcuni suoi precedenti (Cass. pen. 5905/2013; Cass. pen. 18402/2013), la Corte di Cassazione ha applicato al caso l'esimente della forza maggiore (quale causa esterna all'agente, che sostituisce la serie causale a lui ascrivibile, innescandone un'altra, diversa e completamente autonoma rispetto alla condotta dell'agente stesso).
Inversione di rotta? Tale decisione sembrerebbe porsi in contrasto con due recenti pronunce della Corte, nelle quali si affermava che, ogniqualvolta sussista un margine di scelta per il contribuente (pagamento delle retribuzioni o versamento all'Erario), non è invocabile la forza maggiore, in quanto il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria sarebbe conseguenza di una scelta politica/imprenditoriale del debitore. Con l'ultima pronuncia, invece, si afferma che non può accettarsi l'equazione "omesso versamento cosciente e volontario = reato", perché altrimenti verrebbe a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva. |