Il fallimento dell’unica committente esime dal reato di omesso versamento dell’IVA

La Redazione
07 Ottobre 2014

In seguito a condanna, confermata in appello, per aver violato l'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento d'I.V.A.), veniva proposto ricorso per cassazione deducendosi che la cooperativa della quale l'imputato era legale rappresentate aveva avuto come (quasi) unica committente una s.p.a. che, nell'imminenza della data di scadenza delle imposte, era fallita.

Il caso. In seguito a condanna, confermata in appello, per aver violato l'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento d'I.V.A.), veniva proposto ricorso per cassazione deducendosi che la cooperativa della quale l'imputato era legale rappresentate aveva avuto come (quasi) unica committente una s.p.a. che, nell'imminenza della data di scadenza delle imposte, era fallita. La cooperativa si era quindi insinuata al passivo e aveva deciso di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei dipendenti e delle relative contribuzioni previdenziali. L'omesso versamento I.V.A. non sarebbe stato quindi in alcun modo ricollegabile alla volontà dell'imputato, ma alla sola causa di forza maggiore integrata dal fallimento della committente.
I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello.

Il fallimento della committente è causa di giustificazione. Richiamando alcuni suoi precedenti (Cass. pen. 5905/2013; Cass. pen. 18402/2013), la Corte di Cassazione ha applicato al caso l'esimente della forza maggiore (quale causa esterna all'agente, che sostituisce la serie causale a lui ascrivibile, innescandone un'altra, diversa e completamente autonoma rispetto alla condotta dell'agente stesso).
Non ha quindi negato la sussistenza dell'evasione, ma ha piuttosto affermato la sopravvenienza di un evento al di fuori alla volontà dell'agente, ossia il fallimento della società che era stata sua esclusiva cliente.
Essendo stato oltretutto dichiarato il fallimento in tempi ravvicinati a quello della scadenza per il versamento dell'I.V.A., sarebbe venuto in essere un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, in quanto egli, al fine di recuperare la liquidità necessaria per adempiere alle sue obbligazioni tributare, si è visto costretto a rimettersi alla disciplina contenuta nella legge fallimentare e quindi ad insinuarsi nello stato passivo soggiacendo ai tempi tecnici di una procedura concorsuale.

Inversione di rotta? Tale decisione sembrerebbe porsi in contrasto con due recenti pronunce della Corte, nelle quali si affermava che, ogniqualvolta sussista un margine di scelta per il contribuente (pagamento delle retribuzioni o versamento all'Erario), non è invocabile la forza maggiore, in quanto il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria sarebbe conseguenza di una scelta politica/imprenditoriale del debitore. Con l'ultima pronuncia, invece, si afferma che non può accettarsi l'equazione "omesso versamento cosciente e volontario = reato", perché altrimenti verrebbe a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

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