D.L. Competitività convertito in legge

La Redazione
05 Settembre 2014

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.


Prededuzione dei crediti sorti nel preconcordato. In linea con quanto stabilito nel d.l. anche in sede di conversione si afferma il venir meno della norma, oggetto di acceso dibattito, che, con finalità interpretativa dell'art. 111 l. fall., era stata introdotta dal comma 3-quater dell'art. 11 d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014 (cd. Decreto Destinazione Italia) secondo cui potevano essere ammessi in prededuzione i crediti sorti in sede di preconcordato solo se “la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161 sesto comma”.


Modifiche alla disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica. L'art. 19 del Decreto Competitività prevede per le società quotate un incremento del 40% per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente, per il periodo d'imposta di ammissione ai mercati e per i due successivi, incremento di cui non si tiene conto per determinare la variazione dei periodi d'imposta successivi.


Diritto societario. Confermata anche in sede di conversione la riduzione del capitale sociale necessario per la costituzione di una s.p.a., che passa da 120 mila a 50 mila euro, avvicinando in tal modo la normativa interna alla disciplina europea che nella direttiva n. 2012/30/UE all'art. 6 stabilisce che le legislazioni degli Stati membri prescrivano, per la costituzione ovvero il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, un capitale minimo di importo non inferiore ai 25 mila euro. In linea con tale modifica rimane anche la scelta di abrogare il secondo comma dell'art. 2477 c.c.: non sarà quindi più necessaria la nomina di un organo di controllo, ovvero di un revisore contabile, per le s.r.l. aventi capitale non inferire a quello minimo richiesto per le società per azioni.

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