Il d.l. Competitività in G.U.: prededuzione dei crediti nel preconcordato, sostegno alle imprese e diritto societario

La Redazione
25 Giugno 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il decreto Competitività e crescita (d.l. 24 giugno 2014, n. 91) che introduce, tra le altre cose, disposizioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese e il contenimento dei costi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il decreto Competitività e crescita (d.l. 24 giugno 2014, n. 91) che introduce, tra le altre cose, disposizioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese e il contenimento dei costi.

Prededucibilità dei crediti nel preconcordato. Novità rilevanti anche in materia fallimentare: l'art. 22, comma 7, abroga l'art. 11, comma 3-quater del decreto Destinazione Italia (d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014), norma interpretativa dell'art. 111 l. fall. che limitava la prededucibilità dei crediti nel preconcordato a condizione “che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161 sesto comma”.
La norma del decreto Destinazione Italia aveva suscitato sin da subito un acceso dibattito in dottrina (si segnalano, in questo portale: Lamanna, La limitata ultrattività della prededuzione secondo il decreto “Destinazione Italia” nella consecutio tra il preconcordato e le altre procedure concorsuali; Didone, Prededuzione dei crediti ex art. 111 l. fall.: norme interpretative e “aberratio ictus”; Galletti, Su un curioso tentativo di riforma “retroattiva” della disciplina del concordato “in bianco”; Panzani, Prima interpretazione delle nuove disposizioni sulla prededucibilità dei crediti con riguardo alla disciplina dei finanziamenti; Vitiello, La prededuzione nel concordato preventivo dopo la conversione in legge del decreto "Destinazione Italia").
Nella relazione tecnica al decreto si legge che tale norma viene abrogata proprio perché contrastante con gli interventi di riforma in materia di concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005.

Bonus investimenti, Ace e misure per le imprese. Il capo III del decreto contiene “disposizioni urgenti per le imprese”. Diversi gli interventi, dal credito d'imposta al 15% per investimenti in beni strumentali, al taglio delle bollette elettriche per le piccole e medie imprese. Sempre le PMI potranno avere benefici dal nuovo Ace, come modificato dagli artt. 19 ss.
Tra le misure di sostegno al credito, infine, la possibilità, per assicurazioni e società di cartolarizzazione, di finanziare le imprese svolgendo attività creditizia.

Diritto societario. Il pacchetto di norme in materia di diritto societario, originariamente contenute nel decreto PA (D.l. n. 90/2014, anch'esso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144), confluisce, infine, nel Decreto Competitività.
L'art. 20, rubricato “misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili”, riduce il capitale sociale (da 120mila a 50 mila euro) necessario per costituire una società per azioni, e modifica l'art. 2477 c.c. nella parte relativa alla nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle s.r.l. Sul tema si rimanda alla precedente news de IlFallimentarista, Il decreto legge sulla PA rinnova anche il diritto societario.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.