Con la circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014, l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce un quadro complessivo della disciplina del concordato in bianco, alla luce delle novità di cui al c.d. Decreto del Fare (d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013).
Introdotto nel 2012 allo scopo di consentire all'imprenditore di approntare le soluzioni più idonee per risolvere la crisi prima che diventi irreversibile, e di usufruire degli effetti protettivi (il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori) conseguenti alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, il preconcordato ha riscosso un grande successo, come testimonia il numero di ricorsi depositati nelle cancellerie dei tribunali italiani nei primi mesi di vita.
Spesso, tuttavia, ne è stato fatto un uso distorto, rispetto alle finalità previste dalla norma, allo scopo di ritardare la dichiarazione di insolvenza. Per questo, il legislatore è intervenuto nuovamente, rafforzando i poteri informativi del tribunale e dei creditori, e contemplando la funzione di vigilanza del commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale nel preconcordato. Nella circolare si segnala come il rafforzamento del ruolo e dei poteri dell'autorità giudiziaria trovi espressione nella possibilità, riconosciuta dal d.l. n. 69/2013, di nominare, anticipatamente all'apertura del concordato tradizionale, il commissario giudiziale. Il tribunale, cui compete la scelta se avvalersi del commissario, dovrà fornire le motivazioni della nomina nel decreto con cui concede i termini per l'integrazione della domanda.
Le principali funzioni esercitate dal commissario giudiziale attengono alla vigilanza sul corretto svolgimento della procedura, in particolare è tenuto a vigilare sull'adempimento degli obblighi informativi al Tribunale da parte del debitore; il commissario, inoltre, deve rendere un parere (obbligatorio ma non vincolante) sull'opportunità del compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Quanto al compenso del commissario giudiziale, la circolare richiama la relazione illustrativa del Decreto del Fare, in cui se ne prevedeva la fissazione secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, d.m. n. 30/2012, considerando cioè l'attivo e il passivo risultanti dall'art. 172 l. fall. e le attività compiute. Si segnala, sul punto, una recente pronuncia del Tribunale di Roma, che rimette interamente all'organo giudiziario la fissazione di criteri per la determinazione del compenso del commissario per le attività prestate nella fase preconcordataria.
La governance della società in preconcordato. L'Irdcec si occupa anche della governance societaria: atteso che nel concordato il debitore conserva la facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e resta, quindi, nella disponibilità della sua impresa, la presentazione di una domanda di concordato in bianco, da parte di una società in crisi, non comporta la decadenza degli organi societari dalle funzioni loro proprie: si verifica, in sostanza, “una sorta di convivenza necessaria tra organi societari e organi della procedura”.
In questa situazione, un effetto significativo della presentazione della domanda di concordato, anche in bianco, è dato dall'art. 182-sexies l. fall., che dispone l'inoperatività dei rimedi societari tipici, previsti dal codice civile, in caso di perdite, fatta eccezione per l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea al ricorrere di specifiche condizioni, per deliberare gli opportuni provvedimenti, “con evidente favor per le soluzioni orientate verso tecniche di riorganizzazione aziendale e ristrutturazione del passivo”.
Gli amministratori della società restano, tuttavia, responsabili per il periodo anteriore alla presentazione della domanda di concordato, secondo i canoni dettati dall'art. 2486 c.c. e, nel caso di preconcordato, l'organo di amministrazione è tenuto a uniformarsi, dal deposito, al particolare sistema di autorizzazioni previsto dalla legge fallimentare e all'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del tribunale e del commissario giudiziale, ove nominato.
Particolare attenzione, infine, viene dedicata alla coesistenza, nella fase di preconcordato e con riferimento ai poteri di vigilanza, tra il commissario giudiziale e il collegio sindacale.