La legge di conversione del decreto “Destinazione Italia” è in Gazzetta Ufficiale

La Redazione
24 Febbraio 2014

E' stato pubblicato in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43 il testo coordinato del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio la legge di conversione (l. 21 febbraio 2014, n. 9) del decreto Destinazione Italia, dopo che il Senato ha votato il via libero definitivo il 19 febbraio scorso, con 121 sì e 91 voti contrari e senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera l'11 febbraio.


Due gli obiettivi principali da raggiungere con i 15 articoli che compongono il decreto:
- favorire gli investimenti esteri;
- migliorare il livello di competitività delle aziende italiane.
Confermate sia le nuove misure in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti con creazione di conti segregati (prevedendosi che, in caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, vengono integralmente restituite alla società per conto della quale è avvenuto l'incasso), sia le novità direttamente riguardanti la materia di procedure concorsuali, seppur con qualche lieve modifica anche in sede di conversione.
Rimane così l'emendamento, introdotto nel passaggio del decreto alla Camera, contenente la disposizione interpretativa che subordina la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di preconcordato alla circostanza che la richiesta sfoci effettivamente nella procedura di concordato. Tale norma è volta a circoscrivere l'utilizzo spregiudicato dell'istituto del concordato in bianco, introdotto dal Decreto Sviluppo (D.l. n. 83/2012, conv. con modif., in l. n. 134/2012).

L'art. 11, poi, intitolato “Misure per favorire la risoluzione della crisi d'impresa”, al secondo comma introduce un diritto di prelazione in capo alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti di un'impresa sottoposta a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria ovvero liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui si sia optato per l'affitto o la vendita dell'azienda, rami d'azienda o complessi di beni e contratti. Il testo del decreto approvato alla Camera non faceva rientrare nella norma le imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, le quali sono state incluse in sede di conversione.
Inoltre, il comma successivo prevede la possibilità per il lavoratore di dette cooperative di chiedere l'anticipazione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nonché (altra novità introdotta in sede di conversione) la liquidazione degli importi a titolo di indennità secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 19, della l. 28 giugno 2012, n. 92 in tema di ammortizzatori sociali.
Nuove norme anche in tema di rapporto tra appalti pubblici e procedure concorsuali. Modificandosi l'art. 118 del Codice sui contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ora si prevede che la stazione appaltante possa , anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che sostituiscano l'affidatario in crisi. Il testo approvato alla camera estendeva tale possibilità alla pendenza del concordato preventivo senza specificarne la tipologia; in sede di conversione si è invece deciso di limitare la sua applicazione al solo caso di concordato con continuità aziendale.
Introdotto inoltre un nuovo comma all'art. 186-bis della l. fall. (“concordato con continuità aziendale”), prevedendosi che, “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale”.

Interessanti anche alcune disposizioni in materia di amministrazione straordinaria. È stata infatti introdotta una norma interpretativa dell'art. 63 D.Lgs. n. 270/1999 (cd. Prodi-bis), nel senso che, ai fini della vendita di aziende, il calcolo del valore di queste determinato tenendo conto della redditività, anche se negativa, non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita. In sostanza, potrebbe anche non applicarsi tale criterio.
È stata infine concessa al Ministero per lo Sviluppo economico la facoltà di prorogare ulteriormente, per un massimo di 24 mesi, in caso di amministrazione straordinaria speciale soggetta al rito “PARMALAT” (D.Lgs. n. 347/2003), l'attuazione dei programmi di cessione dei complessi aziendali (già prorogati) nel caso in cui tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

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