Ora è necessario l’intervento del notaio per il pagamento del prezzo di trasferimento dell’azienda

La Redazione
18 Febbraio 2014

Cambiano le modalità di pagamento del prezzo nel caso di trasferimento d'azienda.

Cambiano le modalità di pagamento del prezzo nel caso di trasferimento d'azienda.


La nuova disciplina, che è contenuta nei commi da 63 a 67 della Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), non è però ancora operativa: perché sia effettivamente applicabile bisognerà attendere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, adotti un decreto nel quale siano definiti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione. In particolare dovranno essere indicate condizioni contrattuali omogenee da applicarsi ai conti correnti dedicati. Tale decreto dovrà essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, ossia entro il 30 aprile 2014.


Quale la novità? Dalla data di adozione del decreto il venditore non potrà più ricevere direttamente dal compratore il prezzo di vendita; tra i due si interporrà necessariamente il notaio (o altro pubblico ufficiale), il quale è tenuto a ricevere l'intero prezzo della vendita e a versarlo su un apposito conto corrente dedicato. Tali somme, come precisa il comma 65, andranno a costituire un patrimonio separato, come tale escluso dalla successione del notaio, o di altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale/familiare, oltreché assolutamente impignorabile a richiesta di chiunque.


L'interposizione del notaio nel pagamento è richiesta per le somme versate contestualmente alla stipula dell'atto di quietanza; non rientra, invece, nella formazione del patrimonio separato quella parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione.
Gli importi depositati saranno svincolati nel momento in cui verrà eseguita la registrazione e la pubblicità trascrizionale dell'atto e dopo aver verificato che non siano sorte ulteriori formalità pregiudizievoli, oltre a quelle già esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti.
Nell'ipotesi in cui le parti, nell'atto, abbiano subordinato il pagamento ad una qualche condizione, lo svincolo delle somme si avrà solo dopo che il notaio o altro pubblico ufficiale abbia ricevuto la prova, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero secondo le modalità probatorie decise dalla parti, che sia venuto in essere l'evento o l'adempimento della prestazione posto in condizione.

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