Il giudice italiano è legittimato a dichiarare il fallimento della società trasferitasi all’estero

La Redazione
03 Febbraio 2014

L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.MA.) afferma di vantare un credito nei confronti di una società di capitali la quale ha trasferito, in seguito a delibera assembleare iscritta nel Registro delle Imprese italiano, la sua sede legale all'estero assumendo anche una differente denominazione sociale.

Il caso. L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.MA.) afferma di vantare un credito nei confronti di una società di capitali la quale ha trasferito, in seguito a delibera assembleare iscritta nel Registro delle Imprese italiano, la sua sede legale all'estero assumendo anche una differente denominazione sociale.
Il creditore ritiene che tale trasferimento sia solamente fittizio e pertanto propone ricorso ai fini della dichiarazione di fallimento al Tribunale italiano. La società debitrice eccepisce a sua volta la carenza di giurisdizione in capo al giudice italiano.
Tale eccezione viene però respinta sia dal Giudice di merito, il quale ritiene il trasferimento della sede all'estero meramente fittizio, sia dalla Corte di cassazione, per una diversa e assorbente ragione.

La continuità giuridice rende irrilevante il trasferimento di sede all'estero. I giudici di legittimità, infatti, pur confermando la decisione del Tribunale, riconoscendo quindi la giurisdizione in capo al Giudice italiano, ne correggono la motivazione affermando che .la giurisdizione sussiste a prescindere dal carattere fittizio o meno del trasferimento, in quanto questo non ha comunque fatto venir meno la “continuità” giuridica della società, che per di più permane nonostante il cambiamento di denominazione sociale.
Tale regola vale – beninteso – (soltanto) nelle ipotesi in cui la legge da applicarsi nello stato dove si è deciso di instaurare la nuova sede consenta il prodursi di tale effetto (di perdurante continuità del soggetto).
Nel caso di specie, con il trasferimento la società ha acquisito lo status di International Business Company e in tale ipotesi la legge applicabile nello stato estero prevede appunto una “continuità” del nuovo ente rispetto a quello “originario”.
Con il trasferimento di una società all'estero, si spiega nella sentenza, la società non si estingue come accade nei casi di totale liquidazione dell'ente societario: anzi la cancellazione di una società dal Registro delle imprese per dichiarato trasferimento all'estero presuppone una continuazione dell'attività imprenditoriale, sia pure in un altro stato.
Dalla continuazione dell'attività da parte dell'impresa trasferita consegue perciò una continuità anche giuridica (salvo il caso in cui la legge dello stato ricevente non disponga differentemente in merito).

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