Il giudice italiano è legittimato a dichiarare il fallimento della società trasferitasi all’estero
03 Febbraio 2014
Il caso. L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.MA.) afferma di vantare un credito nei confronti di una società di capitali la quale ha trasferito, in seguito a delibera assembleare iscritta nel Registro delle Imprese italiano, la sua sede legale all'estero assumendo anche una differente denominazione sociale.
La continuità giuridice rende irrilevante il trasferimento di sede all'estero. I giudici di legittimità, infatti, pur confermando la decisione del Tribunale, riconoscendo quindi la giurisdizione in capo al Giudice italiano, ne correggono la motivazione affermando che .la giurisdizione sussiste a prescindere dal carattere fittizio o meno del trasferimento, in quanto questo non ha comunque fatto venir meno la “continuità” giuridica della società, che per di più permane nonostante il cambiamento di denominazione sociale. |