Risposta al quesito circa l’applicazione dell’art. 44 TUF

Alberto Gafforio
06 Settembre 2016

La Consob, con comunicazione 0057002 del 17 giugno 2016, ha risposto ad un quesito circa l'applicabilità dell'art. 44 del Testo Unico della Finanza (TUF) ad una fattispecie di offerta in Italia di quote di un fondo di diritto francese (fonds commun de placement d'enterprise individualisé de groupe) riservata ai dipendenti o ex dipendenti di società italiane di un gruppo industriale francese.

La Consob, con comunicazione 0057002 del 17 giugno 2016, ha risposto ad un quesito circa l'applicabilità dell'art. 44 del Testo Unico della Finanza (TUF) ad una fattispecie di offerta in Italia di quote di un fondo di diritto francese (fonds commun de placement d'enterprise individualisé de groupe) riservata ai dipendenti o ex dipendenti di società italiane di un gruppo industriale francese. Il quesito, in particolare, chiedeva se poteva ritenersi applicabile al caso del fonds commun de placement d'enterprise individualisé de groupe l'art. 32-quater, comma 2, lett. e), TUF che, per i regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o i regimi di risparmio, prevede la disapplicazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, ivi incluso l'art. 44, comma 5, del TUF.

Al riguardo, rilevato che il fondo risulta riconosciuto in Francia quale Fondo di Investimento Alternativo (FIA) e che il patrimonio del fondo è gestito da un soggetto esterno sottoposto a vigilanza dell'Autorità di vigilanza francese, la Consob ha evidenziato che l'art. 44, comma 5, del TUF richiede, da un punto di vista soggettivo, il possesso, da parte del gestore, della qualità di gestore di FIA Ue e, da un punto di vista oggettivo, la natura di FIA in capo all'OICR. Ne consegue che all'Autorità competente dello Stato membro ospitante non è consentito sindacare le caratteristiche “ontologiche” del FIA le cui azioni/quote sono destinate ad essere commercializzate in Italia, posto che la qualificazione in termini di FIA di un determinato OICR compete, in via esclusiva e con efficacia estesa all'intero territorio dell'Unione, all'Autorità dello Stato d'origine.

Nel caso di specie, trattandosi dunque di un fondo di investimento alternativo (FIA) Ue gestito da un gestore FIA (GeFIA) Ue autorizzato dall'Autorità competente di uno Stato membro diverso dall'Italia, la commercializzazione delle azioni del fondo è subordinata all'autorizzazione della Consob ai sensi dell'art. 44, comma 5, del TUF. Ciò senza possibilità, per la Consob stessa, di apprezzare l'esistenza di una o più delle cause di esenzione indicate nell'art. 32-quater del medesimo TUF. La circostanza che l'offerta sia riservata ai dipendenti o ex dipendenti di società del gruppo rileverà quindi ai soli fini della esenzione contenuta nell'art. 34-ter, comma 1, lett. m) del regolamento emittenti.