Il leasing finanziario ha una definizione normativa

La Redazione
06 Settembre 2017

Il contratto di leasing finanziario, stabilmente presente nel nostro ordinamento da anni, ma sinora privo di una specifica definizione legislativa, è stato finalmente tipizzato: la legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017) detta una disciplina ad hoc dell'istituto.

Il contratto di leasing finanziario, stabilmente presente nel nostro ordinamento da anni, ma sinora privo di una specifica definizione legislativa, è stato finalmente tipizzato: la legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017) detta una disciplina ad hoc dell'istituto. Il leasing finanziario cessa così di essere un contratto atipico.

La definizione. Il comma 136 dell'art. 1, L. n. 124/2017 definisce la locazione finanziaria come il contratto con il quale “la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”. Si specifica, infine, che alla scadenza del contratto “l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”.

Inadempimento e risoluzione. I commi successivi disciplinano le ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore e della conseguente risoluzione del contratto: il concedente mantiene il diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotte la somma “pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.

Disciplina concorsuale. Non cambia, invece, la disciplina concorsuale dettata dall'art. 72-quater l. fall. (fallimento dell'utilizzatore, esercizio provvisorio, scioglimento del contratto, diritto all'insinuazione al passivo del concedente e fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria.

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