La Cassazione torna sulla natura delle società partecipate

La Redazione
07 Gennaio 2016

Alle società a capitale misto ed in particolare alle s.p.a. a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali deve essere riconosciuta natura essenzialmente privata, in quanto finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza e soggette al controllo della p.a. tramite strumenti di diritto privato.

Alle società a capitale misto ed in particolare alle s.p.a. a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali deve essere riconosciuta natura essenzialmente privata, in quanto finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza e soggette al controllo della p.a. tramite strumenti di diritto privato. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6 depositata il 4 gennaio 2016, consolidando il proprio orientamento in merito agli obblighi contributivi nelle aziende a capitale misto previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

Il caso. Nel dettaglio la controversia vedeva contrapposti l'INPS e una società municipalizzata ed aveva ad oggetto l'ingiunzione del pagamento dei contributi previdenziali omessi e delle relative sanzioni. Avverso la pronuncia con la quale la Corte d'appello territoriale confermava la legittimità del provvedimento, propone ricorso innanzi alla Corte di Cassazione la società invocando - per quanto qui d'interesse - la propria natura di ente pubblico e ciò in considerazione dell'unitarietà economica e funzionale con il soggetto pubblico di maggioranza, circostanza dalla quale avrebbe dovuto conseguire, secondo la ricorrente, l'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del decreto C.P.S. n. 869/1947 in favore delle imprese industriali di enti pubblici.

Natura giuridica della società partecipata. La doglianza così prospettata risulta infondata in quanto, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Suprema Corte ribadisce come, in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto e in particolare le s.p.a. a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la C.I.G. e la mobilità, non essendo soggette all'esenzione prevista dalla norma citata. Le società a partecipazione pubblica non perdono infatti la natura di diritto privato per il fatto di essere partecipate da un ente pubblico, in quanto la forma societaria privatistica rispecchia una precisa scelta dell'ente locale in ordine alle modalità di gestione degli impianti, giustificata dalla duttilità dello strumento giuridico e prevista dal legislatore nella promozione di strumenti non autoritativi nella gestione dei servizi pubblici locali con l'obiettivo di non ledere le dinamiche concorrenziali.

In conclusione, non essendo un ente di diritto pubblico, la società partecipata è soggetta al regime delle società di diritto privato con esclusione dell'esonero contributivo invocato dalla ricorrente. Per tali motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

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