Le azioni riscattabili sono categorie speciale di azioni?

07 Aprile 2017

Le azioni riscattabili possono essere considerate una categoria speciale di azioni? L'art. 2437-sexies c.c. disciplina l'emissione di azioni che attribuiscono alla società o ai soci un potere di riscatto, eliminando, in tal modo, l'incertezza sulla legittimità di tale pratica sorta in dottrina sulla scorta di importanti contributi che, appunto, ne avevano studiato l'utilità come strumenti di finanziamento. La norma, opportunamente rubricata “azioni riscattabili” prevede espressamente una sola fattispecie di riscatto, vale a dire quella promuovibile ad istanza della stessa società o di soci e che vede il titolare delle azioni in una condizione di soggezione.

Le azioni riscattabili possono essere considerate una categoria speciale di azioni?

L'art. 2437-sexies c.c. disciplina l'emissione di azioni che attribuiscono alla società o ai soci un potere di riscatto, eliminando, in tal modo, l'incertezza sulla legittimità di tale pratica sorta in dottrina sulla scorta di importanti contributi che, appunto, ne avevano studiato l'utilità come strumenti di finanziamento. La norma, opportunamente rubricata “azioni riscattabili” prevede espressamente una sola fattispecie di riscatto, vale a dire quella promuovibile ad istanza della stessa società o di soci e che vede il titolare delle azioni in una condizione di soggezione. La dottrina, con valutazioni a nostro avviso condivisibili, ha ritenuto possibile la riscattabilità anche come potere attribuito al titolare delle azioni, ponendo nel correlativo stato di soggezione la società o altri soci. E' evidente l'utilità pratica di tale opzione che consente ad un socio – presumibilmente un apportatore di un finanziamento partecipativo – di valutare il momento opportuno dell'exit dalla società, realizzabile attivando la predetta clausola di riscatto.

Queste prime brevissime considerazioni ci possono introdurre alla risposta del quesito se le azioni di riscatto rappresentino o meno una categoria di azioni. Riteniamo che al tema non possa darsi una risposta univoca.

Il tenore letterale della norma consente di applicare la riscattabilità ad azioni o a categorie di azioni, interpretando tale elemento come un accessorio applicabile ad azioni che già di per sé costituiscono una categoria, qualificandole ulteriormente. Il disposto non aiuta a decifrare se l'essere munite di una clausola di riscatto, sia dal lato passivo (ossia, soggezione ad altrui potere), sia dal lato attivo (ossia, come diritto di “essere riscattati”) rappresenti esso stesso l'elemento differenziatore che costruisce una categoria azionaria.

Come è noto, nelle società azionarie la differenziazione tra posizioni sociali deve per forza passare attraverso l'attribuzione di peculiari caratteri strettamente collegati alle azioni: da un lato, il primo comma dell'art. 2348 c.c. stabilisce il principio di uguaglianza delle azioni (“le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti”), dall'altro lato, il successivo secondo comma – introdotto con l'avverbio “tuttavia” – propone la deroga rappresentata dalla possibilità di differenziazione attraverso la creazione di categorie di azioni fornite di diversi diritti. E' posizione assolutamente dominante che la riscattabilità possa rappresentare l'unica caratteristica annessa ad un gruppo di azioni e che sia tale da differenziarle da ogni altra azione in circolazione; in altri termini, pare accertato che la soggezione a riscatto o l'assegnazione di un diritto di riscatto ad un gruppo di azioni rientri nella nozione di “diritto diverso” prescritta dall'art. 2348, comma 2, c.c. per la formazione di una categoria. In effetti, è diritto diverso, nel senso indicato dalla norma, ogni situazione giuridica posta nel contenuto di alcune azioni avente la propria fonte di regolamentazione nello statuto sociale e destinata a caratterizzare solo alcune delle azioni emesse. Si può, allora, fondatamente sostenere che la riscattabilità è elemento di qualificazione e di differenziazione che di per sé solo fonda l'appartenenza ad una categoria.

Abbiamo, peraltro, sostenuto che alla domanda introduttiva – “possono le azioni riscattabili essere considerate una categoria di azioni” – non si possa dare una risposta univoca: infatti nulla esclude che ogni azione possa contenere una clausola di riscatto, restando, così, il capitale sociale suddiviso in sole azioni ordinarie. Se, per esempio, l'attribuzione di un privilegio nella ripartizione degli utili non può che connotare un certo numero di azioni – queste sì formanti per ciò solo una categoria – non ci sono dubbi sull'utilità pratica di costruire una clausola di riscatto ad istanza della società che potenzialmente riguardi l'intero capitale sociale: è evidente che l'acquisto di azioni proprie continua ad essere presidiato di tutele a garanzia dell'esatta formazione e mantenimento del capitale sociale e che per tale ragione rappresenta solo un dato di scuola quello della società “antropofaga”, ma è altrettanto vero che la clausola può essere strutturata anche con tecnicalità tali da non prevedere un eventuale obbligo della società che intenda attivare la clausola a suo favore di riscattare uno actu tutte le azioni riscattabili rappresentanti l'intero capitale sociale. La clausola, infatti, può essere strutturata in modo tale da consentire, sempre per restare nell'esempio, alla società di riscattare le azioni in dipendenza di talune situazioni che possono ricorrere in momenti differenti o ricorrere per alcuni possessori e non per altri. Infine, non ci pare dubbio che anche una sola azione possa essere riscattabile: si pensi al caso di un intervento di finanziamento partecipativo con il quale un socio sottoscrive un'azione (pagando un considerevole soprapprezzo) e, in cambio di tale intervento, ottenga il diritto di attivare, in qualsiasi momento, una clausola di riscatto che gli consenta di disinvestire. La società emetterà un'azione con diritto di riscatto fornita di un “diritto particolare” accessorio, ma non potrà essere creata una categoria che di per sé presuppone la presenza di una pluralità di azioni tutte fornite del medesimo “diritto diverso”.

In definitiva, possiamo concludere:

  • Che ogni azione può essere riscattabile;
  • Che anche una sola azione può essere dotata dell'attributo della riscattabilità e, chiaramente, non darsi la formazione di una categoria azionaria che presuppone la presenza di una pluralità di azioni;
  • Che tutte le azioni in circolazione possono essere riscattabili;
  • Che solo una parte delle azioni possono essere caratterizzata dal “diverso diritto” della riscattabilità e, come tale, formare una categoria speciale di azioni.

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