Assegnazione di beni ai soci: le novità nella Circolare 26/E
07 Giugno 2016
L'imposta sostitutiva destinata alle società che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri è certamente una delle misure più attese contenute nella Legge di Stabilità 2016. Con la Circolare 26/E pubblicata il 1° giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha dedicato i suoi chiarimenti a questa agevolazione che, come noto, permette alle società di assegnare o di cedere beni ai soci senza sottostare all'imposizione ordinaria, grazie all'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8% (importo che, per le società in perdita sistematica, è elevato al 10,5%).
Il beneficio si concretizza in relazione ai beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività e quei beni mobili iscritti nei pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali, ed è rivolto alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e semplice ed alle società in nome collettivo. Rientrano inoltre anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, restando però esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio che hanno una stabile organizzazione in Italia.
L'agevolazione è applicabile solo nei confronti dei beni. “Al riguardo – osserva la circolare – va osservato che essendo la disciplina in esame applicabile solo nei confronti dei beni, non è possibile beneficiare della stessa qualora la società intenda assegnare non l'intera proprietà, ma un singolo diritto sul bene”.
Fino al 31 maggio 2016, con un semplice comportamento concludente era inoltre possibile per gli imprenditori individuali procedere all'esclusione di tutti i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. L'esclusione dell'immobile dal patrimonio comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP dell'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Spiega l'Agenzia che “Possono avvalersi dell'agevolazione i soggetti che alla data del 31 ottobre 2015 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa. Possono fruire dell'agevolazione in commento anche le imprese individuali che alle predette date versano in stato di liquidazione”. |