Conservazione elettronica della documentazione finanziaria
21 Marzo 2016
La Consob, con comunicazione 0015155 del 22 febbraio 2016, in esito ad una richiesta formulata dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, secondo la nuova dizione prevista dalla L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione da parte dei promotori finanziari, ovvero consulenti finanziari indipendenti abilitati all'offerta fuori sede, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità. L' obbligo è stabilito dall'art. 103, comma 1, lett. a), del regolamento intermediari. In particolare, l'Organismo ha trasmesso il progetto avviato da un intermediario per dematerializzare ab origine alcune categorie di documenti, tra cui la documentazione contrattuale destinata alla clientela nell'offerta fuori sede, specificando che la documentazione, prodotta in formato elettronico, viene conservata digitalmente dall'intermediario in conformità al D.Lgs. 82/2005. Il promotore finanziario può accedere in via informatica all'archivio digitalizzato per reperirne copia semplice, ovvero può richiedere all'intermediario il documento originale. Al riguardo, la Commissione ha precisato che nei casi in cui la documentazione contrattuale destinata alla clientela nell'offerta fuori sede venga prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall'intermediario, è sufficiente che il promotore comunichi all'Organismo il luogo dove conserva la documentazione cartacea. Il promotore potrà avere accesso alla copia semplice del documento prodotto in formato digitale, attraverso un collegamento online alla documentazione conservata dall'intermediario. La Commissione, inoltre, ha rappresentato l'opportunità che nelle comunicazioni ai dipendenti promotori vengano specificate le modalità con le quali il promotore potrà richiedere, senza costi aggiuntivi, il documento originale, e ciò anche negli anni successivi all'interruzione del rapporto con il soggetto mandante. |