Per i debiti sorti prima della scissione tutte le società sono obbligate in solido
07 Giugno 2017
In caso di scissione, per i debiti tributari non sussiste alcuna sussidiarietà nella responsabilità della società beneficiaria rispetto alla società scissa: ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti, in virtù della prevalenza della normativa speciale fiscale rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 2506-quater, comma 3, c.c. Infatti, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. |