Esclusione del socio, clausola compromissoria e opposizione

La Redazione
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07 Luglio 2016

Le SS.UU., con sentenza 13722/2016, stabiliscono che il termine di decadenza per impugnare la delibera di esclusione del socio resta di trenta giorni (così come previsto nell'art. 2527, comma 3, c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2003), che decorrono dalla data di comunicazione della delibera stessa, a nulla rilevando il fatto che all'interno dello statuto della cooperativa sia contenuta una clausola compromissoria che demandi la risoluzione di eventuali controversie al giudizio arbitrale.

Le SS.UU., con sentenza 13722/2016, stabiliscono che il termine di decadenza per impugnare la delibera di esclusione del socio resta di trenta giorni (così come previsto nell'art. 2527, comma 3, c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2003), che decorrono dalla data di comunicazione della delibera stessa, a nulla rilevando il fatto che all'interno dello statuto della cooperativa sia contenuta una clausola compromissoria che demandi la risoluzione di eventuali controversie al giudizio arbitrale.

La vicenda. A seguito di delibera di esclusione, i soci di una cooperativa ne avevano ottenuto la dichiarazione di nullità, stabilita nel lodo arbitrale. La società aveva presentato ricorso avverso tale decisione contestando che l'intervento dei soci non fosse legittimo, essendo avvenuto diversi anni dopo la comunicazione della delibera e non entro trenta giorni, cosi come previsto nel testo previgente dell'art. 2527, comma 3, c.c. L'impugnazione veniva rigettata in appello.

A seguito di ciò la cooperativa ha proposto ricorso in Cassazione deducendo nuovamente il mancato rispetto dei termini perentori stabili nella antecedente normativa, oltre i quali dovrebbe ritenersi decaduto il diritto di proporre opposizione alla delibera.

La decisione oggetto d'impugnativa aveva infatti stabilito che i soci non avevano perso il loro diritto di proporre opposizione, anche se questa era stata avanzata diversi anni dopo, richiamando un precedente orientamento di legittimità (Cass.Civ.-Sez.I, 12 novembre 1998, n. 11436; Cass.Civ.-Sez.I, 30 marzo 1984, n. 2084), secondo cui, se lo statuto di una società prevede una clausola compromissoria con cui rinuncia al regime ordinario di impugnazione a favore di quello arbitrale, non trova applicazione il termine di decadenza di trenta giorni.

La risposta delle Sezioni Unite. La questione controversa, rimessa alle Sezioni Unite, consiste quindi nel decretare se la previsione di una clausola compromissoria, inserita all'interno dello statuto di una società cooperativa, comporti la non applicazione del termine di decadenza di trenta giorni previsto per impugnare la delibera di esclusione del socio, così come era stabilito nel “vecchio” art. 2527, comma 3, c.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Le argomentazioni poste alla base del ricorso vengono condivise pienamente dalla Corte, che ritiene applicabile il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa in ogni caso, anche in presenza di una clausola compromissoria che stabilisca il procedimento arbitrale come forma di risoluzione delle controversie. La domanda giudiziale e l'atto volto a promuovere il processo arbitrale possono infatti essere fra loro assimilabili.

Ciò non deve sorprendere: la Corte aveva già avuto modo di esprimersi negli stessi termini in una recente sentenza (Cass.Civ.- Sez.I, 03 aprile 2014, n. 7877), in cui aveva affermato che la legge fa discendere il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera, non sussistendo altro fatto idoneo a giustificare un'opposizione del socio successiva a tale termine, tanto meno una clausola compromissoria che demandi agli arbitri la risoluzione della controversia, essendo questa una mera previsione di competenza (Cass.Civ.- Sez.I, 03 aprile 2014, n. 7877).