In G.U. la nuova disciplina sul bilancio: rendiconto obbligatorio e niente nota integrativa per le microimprese

La Redazione
07 Settembre 2015

Tra le novità più rilevanti introdotte dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 4 settembre 2015 n. 205), vi sono l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, la disciplina ad hoc per le microimprese, esonerate dalla redazione della nota integrativa e del rendiconto, ed i nuovi limiti per il bilancio consolidato.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 4 settembre 2015 n. 205), vi sono l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, la disciplina ad hoc per le microimprese, esonerate dalla redazione della nota integrativa e del rendiconto, ed i nuovi limiti per il bilancio consolidato.

Il provvedimento attua la direttiva 2013/34/UE e modifica la disciplina codicistica (artt. 2423 e ss. c.c.), nonché quella contenuta nel d.lgs. 127/91 relativa ai bilanci di esercizio, bilanci consolidati e relative relazioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Ecco una sintesi delle accennate novità.

Rendiconto finanziario

Mediante l'aggiunta del rendiconto finanziario al testo dell'art. 2423 c.c. anche questo documento, al pari dei prospetti economici, patrimoniali e della nota integrativa, diventa parte integrante del bilancio d'esercizio. La disciplina specifica verrà, invece, inserita nel nuovo articolo 2425-ter (e seguenti), ai sensi del quale, dal rendiconto risultano, per l'esercizio cui è riferito e per quello precedente, “l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. Proprio in ragione della prevista comparazione con i dati dell'anno precedente, il consiglio che circola in questi giorni è di redigere anche il rendiconto 2015.

Microimprese

Saranno esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa (a condizione, per quest'ultima, che in calce allo stato patrimoniale risultino le specifiche informazioni aggiuntive previste dai numeri 9) e 16) del riformato art. 2427 c.c.) e della relazione sulla gestione, le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o inferiore 175.000 euro;

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o inferiore a 350.000 euro;

3. numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 5 unità.

Inoltre alle microimprese non verranno applicate le disposizioni del rinnovato art. 2423 c.c., comma 5 (attuale comma 4) del codice civile (deroga alla rappresentazione veritiera e corretta in casi eccezionali) né dell'art. 2426, 1° comma, n. 11-bis c.c. (iscrizione al fair value degli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri).

Bilanci consolidati

Grazie alla modifica dell'art. 27, d.lgs. 127/1991 cambiano i limiti relativi all'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Secondo la nuova formulazione, non saranno più soggette all'obbligo le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

• 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (l'attuale limite è di 17.500.000 euro);

• 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (l'attuale limite è di 35.000.000 euro);

• 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (resta invariato l'attuale limite).

L'esonero non si applicherà se l'impresa controllante o una delle imprese controllate “è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” (mentre, secondo l'attuale disciplina, l'esonero è escluso se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa).

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