Responsabilità dei sindaci di s.r.l.

La Redazione
07 Settembre 2016

Nell'ambito della s.r.l., nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, stante il disposto di cui all'art. 2477, comma 4, c.c., si deve considerare che la disciplina organica della s.r.l. resta autonoma rispetto a quella della s.p.a. e che al collegio sindacale della s.r.l. risultano attribuiti poteri di controllo incentrati sui profili contabili piuttosto che su quelli di corretta gestione e legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione dei sindaci delle s.p.a.

Nell'ambito della s.r.l., nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, stante il disposto di cui all'art. 2477, comma 4, c.c., si deve considerare che la disciplina organica della s.r.l. resta autonoma rispetto a quella della s.p.a. - trattandosi di due modelli societari che presentano connotazioni differenti - e che al collegio sindacale della s.r.l. risultano attribuiti poteri di controllo incentrati sui profili contabili piuttosto che su quelli di corretta gestione e legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione dei sindaci delle s.p.a.

La vigilanza del sindaco non si estende alla verifica della bontà o convenienza delle scelte gestionali - che compete agli amministratori della società e, in certi casi, ai soci -, bensì riguarda la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza dei procedimenti decisionali.

Il disposto di cui all'art. 2409 c.c. non si applica alle società a responsabilità limitata per cui ai sindaci di tali società non può contestarsi il mancato esercizio dei poteri di segnalazione e di denuncia al Tribunale.

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