Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

08 Febbraio 2016

La Banca d'Italia ha pubblicato il 19 gennaio 2016 la “Nota di chiarimenti” in merito all'applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015. I soggetti destinatari dei chiarimenti sono gli Enti Creditizi, ovvero gli intermediari finanziari così come individuati all'art. 4 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.

La Banca d'Italia ha pubblicato il 19 gennaio 2016 la “Nota di chiarimenti” in merito all'applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.

I soggetti destinatari dei chiarimenti sono gli Enti Creditizi, ovvero gli intermediari finanziari così come individuati all'art. 4 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.

I chiarimenti sono stati rilasciati in risposta alle domande poste da questi ultimi ed aventi ad oggetto l'interpretazione di alcuni articoli introdotti dalla complessa ed articolata disciplina sulla vigilanza per gli intermediari finanziari ex Circolare n. 288 citata.

Essi si sono concentrati sulla necessità della trasparenza delle informazioni dei gruppi societari ai fini del procedimento di autorizzazione, della possibilità di qualificare i Cofidi come “intermediari minori” e sulle condizioni necessarie per potersi inscrivere al nuovo albo unico degli intermediari finanziari.

L'Autorità di Vigilanza ha, altresì, chiarito circa l'obbligatorietà dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale che devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale del socio, mentre per quanto riguarda la solidità finanziaria viene precisato che le informazioni da fornire (cfr. All. A, sez. III, punti 2 e 3) devono essere riferite alla persona giuridica che detiene la partecipazione nell' intermediario.

E' stato inoltre chiarita la possibilità per gli intermediari finanziari di assumere la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c., a condizione che quest' ultima assuma la forma giuridica richiesta per il rilascio dell' autorizzazione ad esercitare la propria attività.

Ulteriori chiarimenti sono stati resi su alcuni tipi di delibere assembleari, sui requisiti degli esponenti aziendali, sul programma di attività, sulla decadenza e sulla revoca dell' autorizzazione e sulle attività connesse e strumentali dell'intermediario finanziario.

I restanti chiarimenti fanno riferimento a dubbi sorti su alcuni aspetti della delibera CICR n. 285/2013, nonchè sull'esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti di servizi, sul rischio di credito e sulle grandi esposizioni.

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