Sequestro della società e autorizzazione al pagamento dei creditori

La Redazione
08 Marzo 2016

La richiesta presentata dagli amministratori giudiziari di una società sottoposta a sequestro ex art. 321 c.p.p. per l'ottenimento dell'autorizzazione al pagamento dei debiti pregressi relativi a forniture di carattere continuativo e ancora in corso, al fine di evitare l'interruzione della fornitura e la paralisi dell'attività aziendale, deve trovare accoglimento in virtù dell'art. 56, comma 3, Cod. Antimafia (d.lgs. n. 159/2011).

La richiesta presentata dagli amministratori giudiziari di una società sottoposta a sequestro ex art. 321 c.p.p. per l'ottenimento dell'autorizzazione al pagamento dei debiti pregressi relativi a forniture di carattere continuativo e ancora in corso, al fine di evitare l'interruzione della fornitura e la paralisi dell'attività aziendale, deve trovare accoglimento in virtù dell'art. 56, comma 3, Cod. Antimafia (d.lgs. n. 159/2011) che consente l'autorizzazione alla provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti laddove dalla sospensione dell'esecuzione del rapporto, prevista dal comma 1, possa derivare un danno grave al bene o all'azienda.

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