Tassazione delle riserve della società incorporata in una fondazione

La Redazione
08 Marzo 2017

Con la Risoluzione n. 27/E, pubblicata il 7 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione delle riserve di una società di capitali incorporata in una fondazione, per effetto di un'operazione di fusione.

Con la Risoluzione n. 27/E, pubblicata il 7 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione delle riserve di una società di capitali incorporata in una fondazione, per effetto di un'operazione di fusione.

La vicenda origina da interpello formulato da una fondazione che intende incorporare una srl, di cui detiene il 100% del capitale sociale, la quale svolge unicamente attività di gestione di beni immobili. L'operazione di fusione in esame implica, pertanto, una trasformazione eterogenea del soggetto incorporato, che da società di capitali diventa ente non commerciale. L'istante richiede all'Agenzia delle Entrate come trattare fiscalmente la riserva da rivalutazione presente nel patrimonio della società incorporata, fornendo una soluzione interpretativa secondo la quale le riserve in sospensione di imposta non andrebbero tassate.

La risposta fornita è in senso opposto: risulta applicabile l'art. 171 TUIR, ai sensi del quale la tassazione delle riserve di utili e in sospensione di imposta avviene al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, a condizione che le stesse vengano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine. Ebbene, l'unica ipotesi in cui si realizza tale condizione è che l'ente eserciti anche attività commerciale, perché solo in questo caso possono esservi perdite d'esercizio da coprire.

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'ente non commerciale risultante dalla fusione, non eserciti alcuna attività commerciale, come nella fattispecie in esame, “la riserva in sospensione di imposta deve essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranea dell'intera sua attività, mentre in capo alla fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d'imposta), come previsto dalla lettera b) del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 171 del TUIR, nell'esercizio successivo a quello di trasformazione”.

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