Bancarotta: per la responsabilità dell’amministratore di diritto serve il dolo

La Redazione
08 Maggio 2017

Anche l'amministratore di diritto, benchè mero prestanome, può essere condannato per bancarotta documentale, purchè venga accertato il suo dolo specifico.

Anche l'amministratore di diritto, benchè mero prestanome, può essere condannato per bancarotta documentale, purchè venga accertato il suo dolo specifico.

Lo ribadisce la Cassazione Penale, con la sentenza n. 21817 depositata il 5 maggio.

Il caso. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l'amministratore di fatto e quello di diritto di una società fallita per i reati di bancarotta fraudolenta documentale.

Con la pronuncia in commento la S.C. ha l'occasione di ribadire alcuni principi in tema di responsabilità degli amministratori per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Bancarotta: la responsabilità dell'amministratore di diritto. In particolare, dopo aver affermato che la prova della distrazione o dell'occultamento di beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di essi (così: Cass. Pen. n. 8260/2016) la Cassazione afferma che sotto tale profilo rileva anche la posizione dell'amministratore di fatto (Cass. Pen. n. 33385/2012); questi risponde di bancarotta documentale in caso di sottrazione od occultamento delle scritture contabili, essendo irrilevante la consegna ad un mero prestanome (Cass. Pen. n. 32728/2014).

La posizione dell'amministratore di diritto. Quanto al soggetto che ricopra soltanto formalmente il ruolo di amministratore della società, sussiste responsabilità in quanto anche l'amministratore di diritto, seppur solo prestanome, è destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili (Cass. Pen. n. 642/2014).

E tuttavia, per poter dichiarare la sua responsabilità occorre considerare l'elemento soggettivo: per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Cass. pen. n. 25432/2012).

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