Il conferimento d’azienda ad impresa individuale non preclude il fallimento della società

La Redazione
20 Gennaio 2015

La nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude il fallimento della società entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese.

Le vicende sociali e la dichiarazione di fallimento. Una s.r.l. era stata posta in liquidazione nel luglio del 2009, nell'agosto dello stesso anno i soci cedevano tutte le loro quote ad un ulteriore socio: quest'ultimo era una s.p.a. che lo stesso giorno della cessione delle quote a suo vantaggio venne trasformata in s.r.l. per poi essere il 15 settembre nuovamente trasformata in una s.n.c.
Il giorno successivo a tale trasformazione anche la s.r.l. posta in liquidazione subiva un mutamento di tipo divenendo, da s.r.l. in liquidazione che era, una s.n.c. in liquidazione.
Il 1 ottobre la società cedeva le quote partecipative che aveva acquisito. Il cessionario dichiarava in atto di rinunciare alla ricostituzione della pluralità di soci e di voler esercitare l'attività in forma individuale.
Il 7 ottobre 2009 la s.n.c. veniva cancellata da Registro delle Imprese ed il giorno seguente il suddetto cessionario conferiva l'azienda alla società che aveva precedentemente acquisito tutte le quote sociali.
Il 16 marzo 2010 Tribunale di Aosta dichiarava il fallimento della s.n.c. cancellata e del socio illimitatamente responsabile.
La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d'Appello di Torino la quale rigettava i motivi e confermava quanto espresso in primo grado. Pertanto si proponeva ricorso in Cassazione.
Non sussiste trasformazione: ammissibile il fallimento. I motivi a fondamento del ricorso riguardano la non fallibilità della s.n.c. in quanto la dichiarazione di fallimento deve essere riferita all'impresa individuale cessionaria, essendo in quest'ultima stata conferita l'azienda sociale.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Ammessa la configurabilità di un mutamento di una società di persone in impresa individuale, spiegano i giudici, ne consegue che il soggetto giuridico cambi “abito ma non identità” e ciò non comporta una revoca del fallimento, tutt'al più dovrà correggersi l'intestazione della dichiarazione di fallimento, unificando quello sociale e quello personale dell'ex socio illimitatamente responsabile divenuto titolare dell'impresa individuale.
La nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude dunque il fallimento della società entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese: non si pone in essere una trasformazione in senso tecnico ex art. 2498 c.c. quanto piuttosto un rapporto di successione tra soggetti distinti.

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