Intermediazione finanziaria: impugnazione del lodo arbitrale

La Redazione
09 Marzo 2016

Le norme sulla negoziazione di strumenti finanziari non sono ricomprese nel novero dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento, ossia nell'insieme dei canoni che in un determinato periodo storico rappresentano le regole di ordine pubblico.

Le norme sulla negoziazione di strumenti finanziari non sono ricomprese nel novero dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento, ossia nell'insieme dei canoni che in un determinato periodo storico rappresentano le regole di ordine pubblico. Ne consegue che l'impugnazione del lodo arbitrale che abbia deciso in materia finanziaria non può fondarsi sulla pretesa violazione di tali norme, non riconducibili appunto al concetto di ordine pubblico, unico motivo che legittima l'impugnazione della decisione del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

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