Società di capitali amministratore di S.r.l.: ammissibilità e disciplina applicabile

Cristina Cengia
Stefano Mascia
08 Giugno 2017

Deve intendersi pienamente legittima la nomina ad amministratore di una S.r.l. di una società di capitali, la quale eserciti le relative funzioni attraverso un rappresentante persona fisica da essa designato. Tale rappresentante concretamente deputato alle funzioni gestorie, entrando in contatto diretto con la società amministrata, assume...
Massima

Deve intendersi pienamente legittima la nomina ad amministratore di una S.r.l. di una società di capitali, la quale eserciti le relative funzioni attraverso un rappresentante persona fisica da essa designato. Tale rappresentante concretamente deputato alle funzioni gestorie, entrando in contatto diretto con la società amministrata, assume nei confronti di questa, solidalmente con la società amministratore, una posizione di garanzia che genera a suo carico una responsabilità di tipo contrattuale.

Il caso

La pronuncia in esame trae origine dalla vicenda fallimentare di una S.r.l. che aveva nominato quale proprio amministratore unico una società di capitali (anch'essa S.r.l.). Quest'ultima aveva a sua volta designato uno dei propri amministratori quale rappresentante persona fisica concretamente deputato a svolgere le funzioni amministrative della società poi fallita. La curatela conveniva in giudizio proprio il rappresentante persona fisica, ritenendolo responsabile di aver concluso un'operazione finanziaria risoltasi in una grave perdita per la società fallita. Parte convenuta resisteva eccependo, in via preliminare, che l'unica legittimata passiva dovesse essere la società amministratore e, nel merito, l'assenza di una propria contribuzione causale in relazione alle conseguenze negative della suddetta operazione.

Le questioni

La decisione rappresenta uno dei rari casi in cui la giurisprudenza ha affrontato il tema della legittimità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società di capitali, indice questo di una prassi societaria incerta nell'applicazione di tale schema organizzativo.

Il contesto naturale del fenomeno è quello dei gruppi societari, ove la capogruppo potrebbe ritenere preferibile assumere essa stessa la carica di amministratore delle proprie società controllate piuttosto che nominare delle persone fisiche, anche al fine di evitare una duplicazione dei costi e garantirsi maggiore elasticità nella sostituzione dei soggetti designati (A. CETRA, La persona giuridica amministratore nelle società, in AA.VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società a cura di P. Abbadessa, C. Angelici, A. Mazzoni, Torino, 2010, 108). Anche al di fuori del contesto di gruppo, tuttavia, potrebbe esservi la necessità di rivolgersi a società specializzate nella fornitura di servizi di gestione e amministrazione, vuoi per la peculiarità di certi settori d'impresa (si pensi al settore alberghiero, ove il ricorso a società-manager è frequente), vuoi per il carattere sempre più complesso della funzione amministrativa (P. MONTALENTI, Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance. Studi in tema di società per azioni, Padova, 1999, 117).

Dal punto di vista metodologico, va subito detto che la questione non attiene all'astratta capacità della persona giuridica di essere titolare di un rapporto di amministrazione.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 22840/2006), risolvendo una questione riguardante i requisiti soggettivi della figura dell'amministratore di condominio, ha infatti statuito che la funzione di amministratore possa essere esercitata anche da una persona giuridica e, precisamente, da una società di capitali. Secondo la Cassazione, la “capacità generalizzata delle persone giuridiche” è un principio dell'ordinamento: il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o della legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti. Persona fisica e persona giuridica andrebbero collocate sul medesimo piano anche per quanto riguarda l'affidabilità circa l'esatto adempimento delle obbligazioni e l'imputazione di responsabilità.

Né può dubitarsi che l'intuitus personae che orienta la scelta del soggetto amministratore sia riferibile anche ad una persona “non fisica” (in questo senso, si veda il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pisa, Pistoia, massima 17/2010).

La questione attiene allora alla compatibilità delle regole della persona giuridica amministratore con quelle della società amministrata. Più in particolare, si tratta di verificare se gli effetti dell'interazione delle due discipline risultino conformi ai principi del diritto societario.

L'ostacolo principale riguarderebbe il fatto che l'ordinamento societario attribuisce ai soci, con norma inderogabile e salvo eccezioni espressamente previste, la competenza a nominare e revocare gli amministratori. Secondo alcuni, con la nomina ad amministratore di una persona giuridica l'attività amministrativa sarebbe in concreto svolta dai gestori designati dalla stessa società amministratore e, pertanto, ai soci della società amministrata verrebbe così sostanzialmente sottratto il potere di scelta degli amministratori (E. GLIOZZI, Società di capitali amministratore di società per azioni, in Riv. Soc., 1968, 138; F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2006, 304).

Anche qualora si ammettesse la legittimità della nomina, rimarrebbe il problema di individuare la disciplina applicabile, considerata l'assenza di norme specifiche.

In tal senso, è centrale il tema della disciplina della responsabilità. Da segnalare, in particolare, la preoccupazione di chi teme che l'utilizzo di una società amministratore possa tradursi in una limitazione del regime della responsabilità (e quindi di tutela per i soggetti interessati), rispondendo quest'ultima delle proprie obbligazioni con il solo suo patrimonio (cfr. G. COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova, 1976, 657; E. GLIOZZI, Società di capitali amministratore di società per azioni, cit., 145).

Le soluzioni giuridiche

Con la decisione in commento il Tribunale di Milano prende posizione su entrambe le questioni.

Assunta la capacità della persona giuridica a rivestire la carica di amministratore di altre società, viene innanzitutto affrontato il tema della compatibilità dello schema organizzativo in discussione con le norme di diritto societario.

Va detto che lo stesso Tribunale si era già espresso in senso favorevole rispetto all'ipotesi che una persona giuridica potesse assumere la qualifica di amministratore di una società di capitali (cfr. Trib. Milano 27 febbraio 2012). Tale sentenza aveva rappresentato un punto di arrivo di un percorso che aveva visto, in una prima fase, chiusure nette e, successivamente (come si vedrà, anche a seguito della riforma societaria e dello sviluppo dell'ordinamento comunitario), il venir meno dei principali ostacoli individuati dalla dottrina (così O. CAGNASSO, Persona giuridica amministratore di fatto di società di capitali?, in Giur. it., 2012, 12, 2588).

Con la pronuncia in esame, i giudici milanesi confermano il precedente orientamento favorevole, condividendone i presupposti.

In particolare, rispetto all'obiezione che la nomina del gerente sociale debba necessariamente derivare dai soci quale “atto organizzativo primario”, si rileva che, proprio con riferimento alle S.r.l., la legge (art. 2475 c.c.) ormai consente espressamente la deroga alla competenza dei soci per la nomina degli amministratori (questi infatti possono essere nominati anche da uno solo dei soci ovvero designati direttamente nell'atto costitutivo). In generale, secondo i giudici di merito, l'ampia autonomia statutaria ora concessa in ordine alla definizione della struttura organizzativa sociale permetterebbe anche meccanismi alternativi di nomina degli amministratori rispetto a quelli tradizionalmente ammessi.

A tale considerazione deve aggiungersi quella per cui non sarebbe comunque corretto parlare di violazione dei principi che regolano il funzionamento delle società di capitali e di esautoramento dell'assemblea, in quanto i soci della società amministrata non rinunciano alla nomina, bensì accettano consapevolmente le caratteristiche e regole organizzative della persona giuridica amministratore, compresa la possibilità che muti la persona fisica designata ad esercitare i poteri amministrativi per conto della prima sulla base di una decisione dell'organo gestorio della società amministratore e senza che in merito a tale modifica possa o debba esprimersi la società amministrata (S. RIZZINI BISINELLI – S. LOPATRIELLO, Amministratore di S.p.A. persona giuridica: spunti di riflessione, in Società, 2000, 10, 1171 e G. CARCANO, Commento ad art. 2475 c.c., in Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, 568).

La possibilità, infine, per l'assemblea della società amministrata di revocare in ogni momento l'amministratore persona giuridica confermerebbe l'assenza di un esautoramento in tema di amministrazione sociale (così G. PESCATORE, Prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto, in Giur. comm., 2014, 4, 650).

A rafforzare la tesi dell'ammissibilità, secondo il Tribunale, vi sarebbero anche considerazioni di carattere sistematico. La possibilità che un ente collettivo di natura societaria nomini una persona giuridica quale proprio amministratore è infatti già prevista nel nostro ordinamento in relazione al Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 5, D.Lgs. n. 240/1991) e alla Società Europea (art. 47.1, Reg. CEE 2157/2001).

Alle considerazioni già richiamate nella sentenza in esame vanno aggiunte quelle ulteriori sviluppate dallo stesso Tribunale di Milano nel precedente citato nonché dal Consiglio Notarile di Milano (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 100 del 18 maggio 2007).

Nell'ambito delle società di persone sembrerebbe ormai pacifico che l'amministrazione possa spettare anche a persone non fisiche, considerato che, in virtù degli artt. 2361, comma 2, c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c., alcuni o tutti i soci (ai quali il modello personale demanda la gestione) possono essere società di capitali. Il ragionamento può essere replicato per le S.r.l. ove l'art. 2475, comma 1, c.c. prevede che, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione sia affidata ai soci (sicché, potendo essere i soci tutti persone giuridiche, viene così implicitamente ammesso che una di esse svolga il ruolo di amministratore). Nello stesso senso potrebbe essere letto l'art. 2455, comma 2, c.c. in tema S.a.p.a., per il quale i soci accomandatari sono di diritto amministratori. Anche in questo caso, potendo i soci di S.a.p.a. essere tutti persone giuridiche, ne deriva necessariamente che una di esse possa (o meglio, debba) essere amministratore.

Da ultimo, va tenuto conto del superamento della regola “societas delinquere non potest” con l'introduzione della responsabilità amministrativa della società per reati commessi dai suoi amministratori e dipendenti (D.Lgs. n. 231/2001), altro elemento che dovrebbe suggerire, coerentemente, la piena compatibilità tra persona giuridica e assunzione della carica di amministratore in una società di capitali.

Ammessa, quindi, la legittimità della nomina di una società quale amministratore di una società di capitali, occorre prendere atto della mancanza di una disciplina applicabile quale quella esistente in altri ordinamenti (per una ricognizione comparatistica si veda A. BUSANI - S. PERTOLDI, La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministratore di società di capitali, in Notariato, 2006, 693).

Il Tribunale di Milano, in linea con il proprio precedente orientamento, colma la lacuna estendendo la disciplina dettata per il G.E.I.E.. Si prevede infatti che la persona giuridica amministratore eserciti le proprie funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, con i conseguenti obblighi e responsabilità e l'applicazione delle formalità pubblicitarie nei confronti sia della società amministratore sia della persona fisica designata.

In particolare, il rappresentante persona fisica concretamente deputato alle funzioni gestorie, entrando in contatto diretto con la società amministrata (e con i terzi), assume nei confronti di questa, solidalmente con la società amministratore, una posizione di garanzia che genera a suo carico una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti della società amministrata anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. (per un inquadramento della fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale si veda L. NAZZICONE - S. PROVIDENTI, Amministrazione e controlli nelle società per azioni, in Il nuovo diritto societario a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2010, 28 e G. PESCATORE, Prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto, cit., 663).

E d'altro conto il Consiglio Notarile di Milano, con la succitata massima n. 100 del 18 maggio 2007, ha a chiare lettere previsto che il rappresentante persona fisica appartenente all'organizzazione della società amministratore e da quest'ultima designato come amministratore della società amministrata “assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore”.

Nel caso di specie il Tribunale, assunta la piena legittimità della nomina della società amministratore, nonché la soggezione diretta del rappresentante persona fisica alle norme sulla responsabilità degli amministratori di S.r.l., ha quindi accertato nel merito la violazione da parte della società amministratore dei propri doveri gestori, condannandola a risarcire la società amministrata per il grave danno arrecato in conseguenza della propria condotta negligente.

Osservazioni

La pronuncia in commento si pone in continuità con il precedente orientamento dei giudici e dei notai milanesi. Numerosi e rilevanti indici ermeneutici fanno ritenere ormai pacifico che una società di capitali possa essere amministratore di diritto di altra società di capitali, salvo i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società (come ad esempio le società quotate o le società soggette ad attività riservata contemplanti specifici requisiti soggettivi in capo agli amministratori).

Consentire l'esercizio della funzione gestoria alla persona giuridica impone tuttavia una condizione perentoria: soddisfare le medesime esigenze di garanzia per la società, i soci e i terzi previste dall'ordinamento in relazione agli amministratori persone fisiche. Ecco allora che anche il designato persona fisica concretamente deputato alle attività amministrative sarà direttamente assoggettato alla responsabilità per colpa propria degli amministratori, non già in quanto amministratore di fatto, bensì in ragione di quel “principio di imputazione” (così il Tribunale di Milano) intrinsecamente connesso alla nomina di una società quale amministratore.

Poco sviluppato dalla sentenza è invece il tema dei rapporti tra la persona giuridica amministratore e la persona fisica da questa designata, limitandosi i giudici a sancire il regime della responsabilità solidale (si consideri che, nel caso di specie, la società amministratore non sembra essere stata parte del giudizio). Sul punto è stato evidenziato che la persona giuridica difficilmente sarà esente da responsabilità qualora venga dimostrato che la persona fisica si è limitata a dare esecuzione ad indicazioni di gestione da un legale rappresentante della stessa fornite (così G. PESCATORE, Prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto, in Giur. comm., 2014, 4, 663).

Guida all'approfondimento

In dottrina: A. BUSANI - S. PERTOLDI, La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministratore di società di capitali, in Notariato, 2006, 693; O. CAGNASSO, Persona giuridica amministratore di fatto di società di capitali?, in Giur. it., 2012, 12, 2588; G. CARCANO, Commento ad art. 2475 c.c., in Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, 568; A. CETRA, La persona giuridica amministratore nelle società, in AA.VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società a cura di P. Abbadessa, C. Angelici, A. Mazzoni, Torino, 2010, 108; G. COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova, 1976, 657; E. GLIOZZI, Società di capitali amministratore di società per azioni, in Riv. Soc., 1968, 138; P. MONTALENTI, Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance. Studi in tema di società per azioni, Padova, 1999; P. MONTALENTI, La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i management contracts, in Contr. e impr., 1987, 436; L. NAZZICONE – S. PROVIDENTI, Amministrazione e controlli nelle società per azioni, in Il nuovo diritto societario a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2010, 28; G. PESCATORE, Prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto, in Giur. comm., 2014, 4, 647; G. PESCATORE, L'amministratore persona giuridica, in Quad. Giur. Comm., Milano, 2012, 356; S. RIZZINI BISINELLI - S. LOPATRIELLO, Amministratore di S.P.A. persona giuridica: spunti di riflessione, in Società, 2000, 10, 1171; M. SAGLIOCCA, Persona giuridica amministratore di società di capitali e designazione di un rappresentante, in Riv. notariato, 2011, 4, 785; V. SALAFIA, Persone giuridiche amministratrici di società, in Società, 2006, 11, 1326; U. TOMBARI, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell'attività di impresa”, in Riv. soc., 2006, 2-3, 189.

Massime notarili:

- Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, massima O.A.1 (1° pubbl. 9/2004), consultabile su www.notaitriveneto.it nella sezione Orientamenti Societari;

- Consiglio Notarile di Milano, massima n. 100 (18 maggio 2007) in Consiglio Notarile di Milano. Massime Notarili in materia societaria, Milano, 2007, 286;

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pisa, Pistoia, massima 17/2010, consultabile su www.consiglionotarilefirenze.it nella sezione Osservatorio - Orientamenti.

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