Nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio ed interesse ad agire del socio

02 Luglio 2015

Nell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ed è onerato della indicazione delle poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali.
Massima

Nell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, logicamente successivo al vaglio sulla sussistenza del preliminare interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali.

Il caso

Un socio dissenziente presentava ricorso in appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina (n. 1888/2003) respingeva l'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo all'anno 1992 (presa in data 25 aprile 1993), a suo parere nullo in quanto redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione e, comunque, per non rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economica e patrimoniale della società. La Corte di Appello di Roma (sentenza 18 febbraio / 12 marzo 2009) respingeva il gravame, confermando la decisione dei giudici di primo grado. Avverso tale decisione, il citato socio dissenziente presentava ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando, tra i dodici motivi, l'inserimento nell'attivo dello stato patrimoniale di un credito della società per lire 9.499.000, privo di giustificazioni e, a supporto della propria tesi, evidenziava l'avvenuto riaccredito a suo favore di tale somma; nonché l'indicazione tra i “costi e spese” di anticipazioni per lire 20.643.000 che, a suo dire, salvo che per gli interessi, non essendo spese sostenute non andavano riportate nel conto economico, con conseguente violazione del principio di chiarezza del bilancio di esercizio.

La questione giuridica e la soluzione

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità ritornano sulla questione inerente alla impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio ed all'interesse ad agire da parte del socio.

In particolare, il primo dei due motivi d'impugnazione sopra citati è stato considerato inammissibile dalla Cassazione che - al pari di quanto sostenuto dai giudici di secondo grado nella sentenza reclamata ed alla luce del successivo riaccredito della suddetta somma - hanno ritenuto la erronea contabilizzazione inidonea a determinare una concreta incertezza sull'attendibilità del bilancio, considerata altresì la modesta entità della somma a fronte della complessiva situazione contabile.

Al riguardo la S.C., ribadendo l'opinione espressa con le sentenze 9 maggio 2008, n. 11554 e 2 maggio 2007, n. 10139 ha evidenziato che nell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, logicamente successivo al vaglio sulla sussistenza del preliminare interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali.

I giudici di legittimità hanno invece considerato fondato il secondo dei sopra menzionati rilievi del ricorrente, ritenendo violazione del principio di chiarezza del bilancio ai sensi dell'art. 2423 c.c. l'appostazione nel conto economico, sotto la voce “costi e spese”, dell'importo relativo a generiche anticipazioni che, al contrario, indicano debiti della società verso coloro che abbiano anticipato oneri di pertinenza della stessa. In virtù di ciò, ed in considerazione dell'accoglimento di altri motivi del ricorso (non menzionati in questa sede), la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio inerente all'anno 1992.

Osservazioni

La sentenza oggetto di commento offre lo spunto per alcune riflessioni in tema d'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio affetta da nullità.

In materia di bilancio d'esercizio, è noto che nel caso di violazione di norme riguardanti il suo contenuto (struttura e valutazione) e, pertanto, di violazione dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta sanciti per la sua redazione dall'art. 2423, comma 2, c.c., la relativa delibera di approvazione del bilancio deve ritenersi affetta da nullità (v., di recente, Trib. Roma 14 aprile 2014, n. 8559, in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Tali principi costituiscono, infatti, la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine legislativamente disposti per la redazione del bilancio medesimo (Sul tema cfr., per tutti, F. Pantani, I principi di redazione del bilancio, in Il bilancio di esercizio, a cura di Palma, Milano, 1992; R. Rordorf, Attuazione delle direttive CEE sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, in Le Società, 1991, 734 ss.; G.E. Colombo, Il bilancio d'esercizio, in Trattato Colombo – Portale, Torino, 1994, 47).

A questo proposito, giova ricordare che per chiarezza deve intendersi comprensibilità, ovvero “trasparenza del bilancio, che deve poter assolvere compiutamente la sua funzione informativa verso i soci, nonché verso i terzi” (Rordorf, Note in tema di chiarezza nella redazione dei bilanci, in Le Società, 1986, 1064). Con tale termine deve, altresì, intendersi evidenza, intellegibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e dei motivi per i quali una determinata posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento. Conseguentemente, il principio di chiarezza può definirsi come clausola generale “nel duplice senso di autonomia di tale principio, rispetto ad altri concorrenti regole in tema di bilancio, e di valenza del principio medesimo anche al di là della mera osservanza formale delle specifiche norme dettate per la minuta disciplina delle singole poste contabili, che rappresentano uno schema minimo, ma non necessariamente esaustivo, del contenuto di informazioni di cui il bilancio deve essere portatore” (Sempre Rordorf, Note in tema di chiarezza, cit., 1066 ss.).

Il principio della rappresentazione veritiera e corretta, a sua volta, impone la redazione del bilancio nel rispetto della struttura e dei criteri di valutazione dettati dalla normativa civilistica. In particolare, si avrà una rappresentazione veritiera tutte le volte in cui una valutazione appare conforme a ragionevolezza, rispondendo ad un criterio di obiettività, cioè quando consiste “nella corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche” (Colombo, Il bilancio d'esercizio, cit., 52, il quale sostiene che per tale motivo “la legge non parla di bilancio vero, bensì di rappresentazione veritiera”); sarà corretta, invece, quando l'esposizione “oltre che realizzata in modo da renderli intelligibili, risulta sorretta da criteri di valutazione contabilmente ineccepibili e rispondenti agli scopi di prudenza e di tutela che sono sottesi a tutta la disciplina legale” (Rordorf, La deroga obbligatoria alle norme relative al bilancio, in Le Società, 1987, 255 ss).

I principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta risultano essere assolutamente sopraordinati agli altri principi generali sanciti dall'art. 2423 ter, c.c. e, segnatamente, quelli di prudenza, competenza, funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, continuità di gestione e non modificabilità dei criteri di valutazione. Tali postulati, pertanto, possono essere considerati meramente come una esemplificazione della clausola generale. A ben vedere, la sovraordinazione della clausola generale rispetto alle successive, specifiche disposizioni, è dichiarata in modo esplicito dal legislatore in quanto l'art. 2423, comma 3, c.c., richiede di fornire “informazioni complementari” ogniqualvolta le disposizioni specifiche non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta; mentre il successivo quarto comma impone addirittura di disapplicare le disposizioni specifiche nel caso in cui le stesse, in casi eccezionali, risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta. Da tali disposizioni normative emerge, dunque, la prevalenza della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, al pari del principio di chiarezza, rispetto a tutte le successive norme specifiche, pur ispirate, ovviamente, alla finalità di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta.

Strettamente collegato al principio di chiarezza è il diritto all'informazione, la cui violazione, come osservato in precedenza, legittima il socio o qualsiasi altro soggetto interessato ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio affetta da nullità.

E' fuori dubbio, a questo fine, che una delle funzioni principali del bilancio d'esercizio sia quella di fornire un livello minimo d'informazioni sulla società, tanto ai soci, quanto ai terzi. Con riferimento ai primi, è evidente che la lettura del bilancio e la relativa discussione assembleare rappresenta per gli stessi l'unico mezzo per acquisire le informazioni indispensabili per esercitare in modo corretto e consapevole il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, o per valutare, da un punto di vista prettamente economico, la propria partecipazione nella società (in prospettiva, ad esempio, di una eventuale vendita). In relazione ai terzi, il significato informativo del bilancio di esercizio riguarda sia i creditori, che hanno interesse a conoscere la situazione del patrimonio che costituisce la garanzia del loro credito, che qualsiasi altro soggetto potenzialmente destinato ad entrare in relazione con la società.

Un bilancio non chiaro, pertanto, non è idoneo a fornire l'informazione minima essenziale che tale documento dovrebbe poter garantire nel perseguimento di una pluralità di interessi trascendenti quelli del singolo socio. In tale ottica, è stato affermato che la disciplina giuridica del bilancio ha natura imperativa, essendo dettata non solo nell'interesse degli azionisti ma anche nell'interesse di soggetti estranei alla società. Da ciò consegue che una lesione di questi interessi, provocata dalla violazione del principio di chiarezza, come anche del principio di rappresentazione veritiera e corretta, rende illecito il bilancio e nulla la relativa delibera di approvazione ex art. 2379 c.c., in quanto avente oggetto illecito. L'interesse alla trasparenza del bilancio d'esercizio, proprio perché investe un numero indeterminato di soggetti, assume aspetti pubblicistici, che impongono di annoverare il precetto di chiarezza tra le cosiddette norme di ordine pubblico; da ciò consegue l'inderogabilità di tale precetto e l'illiceità del bilancio che l'abbia violato.

Si è, pertanto, in presenza di un bilancio illecito ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge, che presiedono alla sua formazione, non permette di percepire con sufficiente chiarezza le specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire in relazione a ciascuna delle poste da cui il bilancio stesso è formato. Un bilancio poco chiaro pregiudica la finalità informativa andando a ledere, conseguentemente, gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia, anche se i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. Il lettore del bilancio, del resto, deve essere messo in grado di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata anche la composizione del patrimonio sociale e dei singoli elementi che hanno determinato un certo risultato di periodo.

In relazione, poi, all'interesse ad agire, il medesimo, come sostenuto più volte dai giudici di legittimità (v., per tutte, Cass. 3 settembre 1996, n. 8048 , in Le Società, 1997, 172; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976), deve fondarsi in un interesse concreto ed attuale, non essendo a tal fine sufficiente un interesse generico ed astratto. Questo interesse, con specifico riferimento al bilancio d'esercizio, è quello alla corretta informazione in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, al fine di consentire al socio di esercitare in maniera consapevole e corretta i diritti di natura patrimoniale e di natura amministrativa che derivano dal suo status.

In particolare, osserva la S.C., l'interesse del socio, che ai sensi dell'art. 1421 c.c. lo legittima ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione di quanto prescritto dalla legge, non dipende soltanto “dalla frustrazione dell'aspettativa” che il socio possa avere dalla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio in termini patrimoniali che “una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare”; ma, al contrario, ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza non consente al socio di avere tutte le informazioni, che invece il bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, “attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi precedenti il socio impugnante legittimamente aspira” (sulla legittimazione ad agire cfr anche Trib. Milano 23 gennaio 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it).

Conclusioni

Con la sentenza esaminata i giudici di legittimità ribadiscono, quindi, il proprio orientamento in materia di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio nulla e dell'interesse ad agire del socio.

Prima di concludere, si ritiene comunque opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sul procedimento d'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. A questo fine, giova ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, l'impugnazione di tale delibera non è più proponibile dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (art. 2434 bis, comma 1, c.c., richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2479 ter, comma 4, c.c.). Questa disposizione trova la sua ratio nel fatto che il nuovo bilancio può aver corretto l'irregolarità del precedente ed allora l'impugnazione di questo è inutile. Qualora, al contrario, l'irregolarità venisse ribadita anche nel bilancio successivo, l'impugnazione dovrà riguardare soltanto quest'ultimo.

Quanto stabilito dal primo comma del citato art. 2434 bis c.c. si applica sia per l'azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio, sia per l'azione di annullabilità. Nella prima ipotesi, coloro che intendano impugnare la deliberazione per nullità anziché avere a disposizione i tre anni previsti dall'art. 2379 c.c., dovranno agire, in termini generali, entro un anno. Con riferimento all'azione di annullabilità, invece, la disposizione in esame risulta ambigua dal momento che il termine di impugnazione di novanta giorni previsto dall'art. 2377 c.c. è inferiore a quello contemplato dall'art. 2434 bis, comma 1,c.c., salvo il caso di impugnative di deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione di bilanci straordinari e infrannuali.

L'art. 2434 bis c.c. prevede, altresì, al secondo comma, che, nel caso in cui il soggetto deputato alla revisione legale dei conti non abbia formulato rilievi, la legittimazione ad impugnare la deliberazioni con cui l'assemblea o il consiglio di sorveglianza (nel caso di adozione del sistema dualistico) approvano il bilancio spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e, infine, al terzo ed ultimo comma, che il bilancio inerente all'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità deve tenere conto delle ragioni di questa.

In tale ottica, il Tribunale Roma (29 luglio 2013 in Le Società, 2014, 538, con commento di P. Balzarini, Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: interesse ad agire, vizi della relazione sulla gestione)ha ritenuto non sussistere l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui i vizi che costui intende far valere in giudizio siano già stati posti a fondamento di precedenti impugnazioni di bilanci degli esercizi passati. In questa situazione, non sussiste il diritto del socio ad impugnare i bilanci successivi dal momento che vi è l'obbligo degli amministratori correggere non soltanto il bilancio per il quale è stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche quelli che seguono, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi. Da ciò consegue, a parere dei giudici di merito capitolini, che la mancata correzione dei bilanci successivi costituisce una violazione dei doveri incombenti sull'organo amministrativo sanzionabile nella possibilità di promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori e - con tesi discutibile, in quanto, a parere dello scrivente, in considerazione della tutela della posizione del socio esiste sempre il diritto di quest'ultimo a che l'attività e la gestione della società siano condotte regolarmente e nel rispetto della legge - non nella impugnazione della delibera di approvazione del bilancio.

Riferimenti bibliografici, normativi e giurisprudenziali

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire i provvedimenti ed i contributi dottrinari direttamente nel commento.

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