La Corte di Giustizia riconosce legittimo l’anatocismo sul recupero di aiuti di Stato

La Redazione
08 Settembre 2015

Il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale che preveda l'applicazione di interessi c.d. composti al recupero di aiuti di Stato. Così si è espressa la Corte di Giustizia UE con la sentenza sulla causa C-89/14, depositata lo scorso 3 settembre.

Il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale che preveda l'applicazione di interessi c.d. composti al recupero di aiuti di Stato. Così si è espressa la Corte di Giustizia UE con la sentenza sulla causa C-89/14, depositata lo scorso 3 settembre.

Il caso: un aiuto di Stato da recuperare. La questione portata all'attenzione dei giudici lussemburghesi e relativa all'interpretazione dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, origina proprio nel nostro ordinamento, in particolare nell'ambito di un procedimento istaurato tra la società A2A s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate relativo al recupero, con applicazione di interessi composti, di un aiuto di Stato (in termini di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi a favore dell'impresa di servizi pubblici a capitale prevalentemente pubblico) erogato all'inizio degli anni 90' e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione del 2002. Nel 2006 la Corte aveva già riconosciuto l'inadempimento da parte dell'Italia all'obbligo di recuperare gli aiuti presso la società beneficiaria e solo due anni più tardi sono state avviate le misure necessarie a tale scopo, nell'ambito delle quali veniva previsto - tramite il rinvio ad un regolamento comunitario entrato in vigore nel 2004 - il rimborso della somma capitale gravata di interessi composti (c.d. anatocismo).

Come calcolare gli interessi? Con la decisione in oggetto, la Corte di Giustizia sottolinea in primo luogo come all'epoca della decisione della Commissione in ordine al recupero dell'aiuto di Stato, il diritto comunitario nulla disponeva circa le modalità di calcolo degli interessi applicabili, posto che il regolamento che prevede l'applicazione dell'interesse composto è entrato in vigore solo due anni più tardi: la prassi dell'epoca rinviava infatti la soluzione del problema al diritto nazionale.

Se il diritto comunitario nulla dispone, decide il legislatore nazionale. La competenza circa la determinazione del tasso di interesse applicabile era dunque esclusivamente nazionale, fermo restando l'onere del rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, quali il principio di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Da questo punto di vista, la Corte non può che rilevare la perfetta coerenza della normativa italiana applicata nel caso di specie con l'ordinamento comunitario.

L'anatocismo come mezzo per neutralizzare il beneficio illegittimo. Aggiunge infine la sentenza che, tenuto conto del rilevante lasso di tempo trascorso tra l'adozione della decisione di recupero della Commissione nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009 nei confronti della società, è possibile ritenere che l'applicazione dell'anatocismo costituisca un “mezzo particolarmente adeguato per giungere ad una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione”.

In conclusione la Corte di Giustizia dichiara che l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, nonché gli artt. 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione non ostano ad una normativa nazionale, come l'art. 24, comma 4, d.l. n. 185/2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento.

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