Revoca dell’amministratore che non ha convocato l’assemblea

La Redazione
04 Aprile 2016

L'inerzia dell'amministratore nel convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi a diversi esercizi deve considerarsi come grave negligenza, foriera di gravi ripercussioni sul patrimonio sociale, e può quindi giustificare la richiesta di revoca cautelare dell'incarico da parte dei soci proposta ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.

L'inerzia dell'amministratore nel convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi a diversi esercizi deve considerarsi come grave negligenza, foriera di gravi ripercussioni sul patrimonio sociale, e può quindi giustificare la richiesta di revoca cautelare dell'incarico da parte dei soci proposta ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. La norma si riferisce infatti all'inosservanza dei doveri imposti all'amministratore dalla legge o dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società formula che ricomprende, oltre agli atti di stretta gestione, anche quelli relativi al funzionamento dell'organizzazione societaria, tra i quali indubbiamente gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio.

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