Trasformazione agevolata: le minusvalenze non hanno rilevanza fiscale

La Redazione
09 Giugno 2017

Le minusvalenze sugli immobili realizzate in sede di trasformazione agevolata in società semplice non possono essere utilizzate per ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate dei beni ai soci, sulle quali è applicabile l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015.

Le minusvalenze sugli immobili realizzate in sede di trasformazione agevolata in società semplice non possono essere utilizzate per ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate dei beni ai soci, sulle quali è applicabile l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015.

È questa la conclusione della risoluzione n. 66/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata l'8 giugno.

L'interpello: assegnazione beni ai soci. La questione origina da un interpello presentata da una società che intendeva beneficiare della disciplina di assegnazione agevolata dei beni ai soci, ex art. 1, commi 115-120 L. n. 208/2015. La società aveva assegnato alcuni immobili ai soci e si era trasformata in società semplice. Chiedeva, quindi, se poteva compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione.

Il parere dell'Agenzia delle entrate: irrilevanza della minusvalenza ai fini fiscali. Come già precisato in precedenti occasioni (circolare n. 37/E/2016), in via generale la minusvalenza generata per effetto dell'assegnazione di beni (diversi da quelli merce) non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa: parimenti, la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile della sostitutiva.

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