Società cancellata e ultrattività della procura alle liti

La Redazione
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10 Gennaio 2017

L'effetto immediatamente estintivo della cancellazione di una società dal Registro delle imprese viene bilanciato dalla ultrattività del mandato, che comporta una stabilizzazione della posizione giuridica della società estinta: di conseguenza, il procuratore costituito può continuare a rappresentare la parte nelle successive fasi impugnatorie del giudizio.

L'effetto immediatamente estintivo della cancellazione di una società dal Registro delle imprese viene bilanciato dalla ultrattività del mandato, che comporta una stabilizzazione della posizione giuridica della società estinta: di conseguenza, il procuratore costituito può continuare a rappresentare la parte nelle successive fasi impugnatorie del giudizio.

Il caso. Un professionista propone opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento del danno causato a una società per irregolare tenuta delle scritture contabili. L'opposizione veniva rigettata, così come il conseguente appello. Il professionista propone, quindi ricorso per cassazione, denunciando la nullità assoluta delle sentenze di merito, in quanto pronunciate nei confronti di società che già alla data di pubblicazione della sentenza di I grado era stata cancellata dal registro delle imprese. Lamenta che, nonostante l'effetto estintivo derivante da tale cancellazione, il difensore della società aveva provveduto alla notifica.

Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. La Cassazione compie una ricognizione delle posizioni giurisprudenziali in tema di cancellazione delle società. Dopo la riforma del diritto societario, particolare rilevanza ha assunto la pronuncia a Sezioni Unite del 2013 [Cass. Civ. n. 6070/2013, su cui si veda: Pasquariello, La responsabilità per i debiti della società cancellata (dopo le Sezioni Unite del 2013), in questo portale], secondo cui “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio”, in virtù del quale le obbligazioni e i diritti si trasferiscono ai soci, ai quali viene trasferita anche la legittimazione attiva e passiva.

L'ultrattività del mandato. Tale arresto, consolidatosi nelle successive pronunce di legittimità e di merito, è stato parzialmente rivisitato dalla sentenza Cass. S.U. n. 15295/2014, in base alla quale l'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c. è disciplinata, nel caso di costituzione in giudizio a mezzo di difensore “dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite”, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata” (nello stesso senso: Cass. n. 5855/2015, con news in questo portale).

Secondo la Cassazione, dunque, il principio di ultrattività del mandato produce l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una fictio viene considerata come ancora esistente nel processo.

Di conseguenza, qualora la società abbia conferito, quando era in bonis, un mandato pieno alle liti, tale mandato deve essere ritenuto valido anche nelle successive fasi del giudizio e anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La notifica della sentenza di primo grado, compiuta dalla società cancellata mediante il procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare: la decisione è stata correttamente emessa nei confronti delle parti, come rappresentate.