Patent Box: prime istruzioni dall’Agenzia delle Entrate
04 Dicembre 2015
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 1 dicembre una Circolare e un Provvedimento per indicare le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali come opere d'ingegno, brevetti industriali e marchi. Il documento (Circolare 36/E/2015) analizza diverse questioni, dalle perdite derivate dallo sfruttamento economico del bene immateriale alle operazioni straordinarie, fino alla procedura di ruling. Osserviamo preliminarmente le perdite. Può infatti capitare che, anche solo per un certo periodo – e specialmente nella fase iniziale – lo sfruttamento dei beni immateriali comporti una perdita, al posto di un reddito. L'Agenzia ha ammesso come “tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo. I componenti positivi e negativiascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione”. Tali perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo definito “recapture”, quando il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Esse “saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento”. L'Agenzia ha inoltre toccato il tema delle operazioni straordinarie, come fusione, conferimento di azienda o scissione. Tali operazioni, neutrali a fini fiscali, potrebbero consentire una gestione più facile della disposizione agevolativa e rendere più efficace la gestione di ricerca. Il nuovo soggetto titolare dei beni immateriali potrebbe concederli ad altre società, realizzando uno sfruttamento indiretto; ciò comporta anche la facoltativa scelta della procedura di ruling, altrimenti obbligatoria per i soggetti che sfruttano tali beni immateriali. L'Agenzia ha affermato che “l'operazione in questione, nel presupposto che la società avente causa svolga una “sostantial activity” in tema di ricerca e sviluppo, non possa ritenersi elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il ruling obbligatorio; ciò in quanto tale operazione non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale”. |