Il socio di società di persone: capitale sociale e responsabilità
10 Giugno 2015
Nelle società semplici il concetto di capitale sociale non assume, di per sé, alcuna autonoma rilevanza giuridica, nel senso che ad esso non risulta collegato alcun aspetto della disciplina legale delle società semplici. Il capitale sociale, in altre parole, è il concetto attraverso il quale si esprime il valore complessivo dei conferimenti dei soci - eseguiti, promessi o comunque dovuti - ma che non implica alcuna regola o disciplina, né all'interno della compagine sociale, né al suo esterno ;. Difettano nella società semplice, infatti, quelle pur scarne regole che caratterizzano l'istituto del capitale sociale nelle società di persone commerciali, con particolare riguardo all'art. 2303 c.c. (che vieta la ripartizione degli utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ricostituito in misura corrispondente alle perdite pregresse) e all'art. 2306 c.c., che vieta di dare esecuzione alla deliberazione di riduzione del capitale sociale prima del decorso del termine concesso ai creditori sociali per fare opposizione. Si noti infatti che tanto nella società semplice quanto nelle altre società di persone, qualora la modificazione dei patti sociali sia retta dal regime legale dell'unanimità dei consensi di tutti i soci, la questione della sussistenza del diritto di opzione nemmeno si pone. Il diritto di opzione, infatti, è un istituto che funge da «contrappeso» alla regola maggioritaria nelle decisioni di aumentare il capitale sociale e di effettuare nuovi conferimenti. In assenza di un obbligo ad effettuare nuovi conferimenti - obbligo che non è ravvisabile in alcun tipo sociale - il diritto di opzione consente di raggiungere una sorta di compromesso tra due interessi contrapposti: quello dell'impresa sociale ad ottenere nuovi conferimenti di capitale di rischio, da un lato, e quello dei singoli soci a mantenere tendenzialmente intatto il valore della propria partecipazione e il peso proporzionale dei propri diritti di rango amministrativo, dall'altro. Nelle società di persone l'aumento di capitale si risolve in una modificazione della relativa clausola del contratto sociale, la quale, salva diversa convenzione, richiede il consenso di tutti soci: consenso che allora assume quel valore direttamente impegnativo del quale si diceva. Al contrario, nelle società di capitali, la deliberazione di aumento di capitale risulta nettamente distinta dagli atti di sottoscrizione, che vincolano il socio a effettuare i conferimenti. A ben vedere, del resto, questa scomposizione dell'aumento di capitale nei due momenti della decisione organizzativa e dell'assunzione dell'obbligo di eseguire i nuovi conferimenti, se appare quasi naturale nei casi di offerta a terzi, potrebbe ciò nondimeno essere volutamente realizzata anche negli aumenti eseguiti solo dai soci, anche nelle società rette dalla regola dell'unanimità. Si può dire che, nel regime legale delle società di persone, l'aumento di capitale: di regola si limita ad essere la conseguenza della decisione unanime dei soci di effettuare nuovi conferimenti, nella misura da essi pattuita, ma in deroga a tale regola, ove sia voluto dai soci, può consistere in una fattispecie complessa, nella quale, in una prima fase, si conviene all'unanimità, sul piano organizzativo, l'esecuzione da parte dei soci (tutti o parte di essi, proporzionalmente o non proporzionalmente rispetto alle partecipazioni esistenti) ; di nuovi conferimenti (senza assunzione del relativo obbligo), e, in una seconda fase, viene rimessa alla volontà di ciascun socio la decisione se aderire o meno, assumendo l'obbligo del nuovo conferimento. Deve precisarsi che l'affermazione dell'essenzialità del capitale nelle società di persone se, per un verso, si presta ad essere riferita al solo capitale nominale, e non anche a quello reale, che ben può risultare del tutto inesistente, richiede, per altro verso, di essere intesa in un significato meramente formale, e per ciò solo del tutto indipendente dalla concreta misura del suo ammontare: ciò nel senso, in particolare, che né la perdita integrale, e dunque l'attuale mancanza, del capitale reale, né l'avvenuto azzeramento di quello nominale fanno di per sé venire meno la funzionalità di un elemento, il capitale appunto, che anche in tali casi si rivela, a conferma della sua essenzialità, pur sempre rilevante (e dunque, se si vuole, «sussistente», per quanto solo in senso giuridico). Dalla mancata previsione di limiti quantitativi minimi all'importo del capitale sociale, e dalla conseguente assenza di forme di riduzione obbligatoria del medesimo, discende, logicamente, che, all'esito della perdita integrale del capitale reale, quello nominale possa non soltanto risultare interamente scoperto, ma mantenersi indefinitamente tale: una circostanza, questa, che (oltre a conservare intatta la funzionalità del capitale nominale) non sembra peraltro in grado di pregiudicare in alcun modo la posizione dei creditori sociali; se infatti si considera che, ai sensi dell'art. 2250, comma 2, c.c., il capitale delle sole società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato «negli atti e nella corrispondenza secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio», appare evidente che di un valore informativo del capitale sociale in ordine al concreto ammontare del patrimonio può parlarsi al più in relazione a quello reale, non anche a quello nominale, e comunque limitatamente alle società di capitali, le uniche alle quali la regola in questione si riferisce, non anche in ordine a quelle di persone, nelle quali, dunque, il capitale nominale non vale affatto ad assicurare che il patrimonio sociale presenti effettivamente un valore netto corrispondente al suo importo. Vicende del capitale sociale ed effetti per il socio
A fronte della perdita integrale del capitale (reale), nulla sembra precludere ai soci, almeno nelle società di persone commerciali, di ridurre a zero il suo ammontare nominale, senza procedere al contempo ad aumentarlo: nemmeno questa conclusione appare in vero di per sé sufficiente a contraddire la segnalata essenzialità del capitale medesimo, dal momento che, sebbene azzerato, il capitale nominale, e proprio in quanto forma, e dunque regola, deve ritenersi comunque operante, risultando anche in tali casi pur sempre in grado di svolgere tanto la funzione di vincolo alla distribuzione del patrimonio netto quanto quella di referente della partecipazione sociale. Per un verso, infatti, la circostanza che il concreto ammontare del capitale nominale sia pari a zero si limita a comportare che gli utili, i quali continuano anche in tal caso ad indicare l'eccedenza del patrimonio netto sul capitale nominale, finiranno, ma appunto solo in concreto, per coincidere con lo stesso patrimonio netto, il quale risulterà integralmente distribuibile in forma appunto di utile. Per altro verso, l'avvenuto azzeramento del capitale nominale non impedisce comunque di individuare in quest'ultimo il referente della partecipazione dei soci, dal momento che, sul piano formale e funzionale della disciplina, la partecipazione sociale risulta di per sé diretta ad indicare la misura dei rapporti reciproci tra i soci: proprio per tale ragione, essa si presta ad essere compiutamente espressa in termini proporzionali e frazionari, risultando in vero del tutto indifferente, e per ciò solo irrilevante, non soltanto l'entità assoluta dell'intero al quale la frazione si riferisce, ma anche, a ben vedere, la stessa individuazione di un intero siffatto, e cioè di cosa, e, a maggior ragione, la partecipazione sociale rappresenti una percentuale. Nella dimensione, sostanziale e strutturale, della fattispecie, poi, l'entità (come detto relazionale e proporzionale) della partecipazione al capitale sembra costantemente commisurarsi, nelle società di persone, al valore assegnato dalle parti all'oggetto del conferimento: al punto che, parlando di partecipazione al capitale come presupposto dell'acquisto della qualità di socio di società di persone, si intende alludere alla partecipazione alla sua formazione, attraverso i conferimenti, diversamente allora da quanto accade nelle società di capitali, in ordine alle quali ad assumere a questi fini rilevanza è piuttosto l'imputazione a capitale del valore di conferimenti, che ben potrebbero essere stati effettuati da altri soci (come avviene nell'ipotesi di assegnazione non proporzionale di azioni o di determinazione non proporzionale di quote: artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c.). Ne deriva, allora, che, nelle società di persone, le vicende del capitale nominale, a partire dal suo sopravvenuto azzeramento, intervenute successivamente al conferimento devono ritenersi del tutto prive di rilevanza in ordine alla configurabilità, ed alla consistenza, delle relative partecipazioni: le quali pertanto continueranno non soltanto a sussistere, ma anche a presentare l'originaria misura proporzionale. Nelle società di persone, tra capitale nominale e valore complessivo dei conferimenti è dato individuare, tipologicamente, e, prima ancora, normativamente, un rapporto più intenso di quello che ricorre nelle società di capitali, e che anzi si atteggia, a ben vedere, in termini ad esso addirittura logicamente opposti. Mentre nelle società di capitali la somma del valore dei conferimenti deve raggiungere l'ammontare del capitale nominale, così come predeterminato dai soci, deve cioè risultare ad esso (non già uguale, ma) almeno pari, in quelle di persone l'ammontaredel capitale (nominale) non soltanto coincide necessariamente con il valore complessivo dei conferimenti, ma si presta ad essere da esso logicamente ricavato: ed è proprio per tale ragione che la legge non richiede, sul piano redazionale e documentale, di specificare, in un'apposita clausola dell'atto costitutivo, l'importo del capitale nominale, risultando in vero a tal fine sufficiente l'indicazione, questa sì espressamente prevista, del valore dei (cioè di tutti i) conferimenti (art. 2295, n. 8, c.c.). A ben vedere, anzi, e ben più radicalmente, è la stessa determinazione della misura del capitale a risultare sprovvista, nelle società di persone, di una rilevanza giuridica autonoma dall'assunzione dell'impegno di effettuare i conferimenti: l'eventuale previsione, in via diretta, dell'importo del capitale nominale presenta infatti, almeno in assenza della concorrente indicazione del valore dei conferimenti, non soltanto il significato di modalità indiretta di individuazione del loro valore complessivo, ma anche la portata, «individuale», per quanto «comune», di immediata assunzione da parte di tutti i soci dell'obbligo di eseguire, in parti eguali tra loro (arg. ex art. 2253, comma 2, c.c.), conferimenti (in denaro) per un valore (complessivamente) corrispondente. Il patrimonio sociale è un patrimonio autonomo, su cui i creditori particolari (e personali) dei soci non possono far valere i loro diritti. Per quanto riguarda la società semplice, tuttavia, vale una regola particolare: il creditore particolare del socio può aggredire gli utili che spettano al debitore in quanto socio, può compiere atti conservativi (come un sequestro) sulla quota che spetta al socio durante una liquidazione e può arrivare a chiedere la liquidazione della quota socialedel debitore, se i suoi beni personali non bastano per pagare il suo debito (nel caso, la liquidazione va compiuta entro 3 mesi dalla domanda, atto che automaticamente esclude il socio dalla società. I soci devono stabilirea chi spetti il potere di decidere gli affari da realizzare e le modalità da seguire, nell'ambito dell'oggetto sociale: si tratta di stabilire chi ha il potere di amministrazione (potere che assume connotati diversi a seconda del tipo di attività che la società svolge). Se nel contratto sociale mancano indicazioni al riguardo, alle società di persone si applica (salvo eccezioni esplicite) l'art. 2257: «l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri», per cui l'amministrazione disgiuntiva prevede che ogni socio possa compiereda solo ogni operazione rientrante nell'oggetto sociale; d'altra parte, ciascun socio amministratore ha diritto di presentare opposizione alle operazioni proposte dagli altri soci, prima che siano compiute: in questo caso, a decidere saràla maggioranza dei soci, determinata con gli stessi criteri validi per la ripartizione degli utili. L'amministrazione disgiuntiva è tuttora ammessa, in quanto è più funzionale a varie esigenze dell'impresa (l'istituto si è diffuso quando i mercanti che componevano le società operavano in luoghi distanti), ma il fatto che un socio sia chiamato a rispondere illimitatamente anche per decisioni prese da altri soci (fosse anche una vendita "in nero", non fatturata di prodotti sociali o un acquisto di merci a prezzo maggiorato da una società legata a un altro socio) consiglia comunque che alla base delle società di persone vi sia unrapporto di fiducia significativo (nella stessa logica rientra l'istituto dell'opposizione e della decisione a maggioranza). I soci, peraltro, nel contratto sociale possono scegliere il diverso regime di amministrazione congiuntiva (art. 2258): qui il compimento di un'operazione sociale richiede il consenso di tutti i soci amministratori; solo gli atti urgenti, che servono ad evitare un danno alla società, possono essere compiuti dai singoli amministratori. Può anche capitare che i soci decidano di riservare l'amministrazione a uno o più soci (art. 2259): la nomina degli amministratori può avvenire attraverso il contratto sociale (quando determinate persone entrano nella società a condizione di essere i soli amministratori o quando gli esclusi dall'amministrazione accettano di entrare in società purché diventino amministratori proprio i soggetti designati nel contratto, come persone di loro fiducia) oppure con una successiva deliberazione dei soci. Nel primo caso, la revoca degli amministratori nominati nel contratto sociale è ammessa solo in presenza di una giusta causa di revoca (quando l'amministratore viola i propri doveri, per disonestà o negligenza, oppure gli è impossibile adempierli); nel secondo caso, la revoca degli amministratori da parte dei soci che li hanno nominati è possibile in ogni momento e per qualunque motivo. A prescindere dal sistema in cui sono scelti gli amministratori,i soci esclusi dall'amministrazione devono comunque rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali: naturale, quindi, che a loro siano riconosciuti poteri di controllo molto più invasivi rispetto a quelli previsti per le società di capitali. Questi soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, hanno diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione (cosa utilissima per ricostruire l'operato degli amministratori è lo stato patrimoniale della società, soprattutto se la società di persone a un oggetto commerciale) e, da ultimo, hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione alla fine di ogni anno o comunque al compimento degli affari sociali (nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono attività commerciale, questo rendiconto deve avere una struttura e le regole del bilancio). Conclusioni
Posto che l'attività economica alla base di una società lucrativa viene esercitata per realizzare utili e dividerli tra i soci, il contratto sociale può stabilire in libertà come ripartire tra i soci gli utili e le perdite (esclusa soltanto l'eventualità del patto leonino); in assenza di indicazioni, l'art. 2263 prevede che utili e perdite siano distribuiti tra i soci in misura proporzionale al valore dei conferimenti (se il contratto non determina valori conferimenti, utile perdite si dividono egualmente tra i soci), mentre la parte di utile e di perdita che spetta al socio d'opera è fissato dal giudice secondo equità, sempre che il contratto non stabilisca diversamente. Lo stesso articolo del codice civile parla della distribuzione degli utili: «salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto». Gli utili, dunque, devono risultare da un rendiconto, documento da redigere annualmente a cura degli amministratori seguendo le norme dettate per il bilancio delle società per azioni (l'obbligo non vale per le società semplici); lo stesso rendiconto deve essere approvato dai soci, dopodiché ogni socio ha diritto all'integrale distribuzione di tutti gli utili che risultano dal rendiconto (le società di capitali, invece, il singolo socio non ha diritto alla ripartizione integrale degli utili, perché l'assemblea che approva il bilancio può decidere – anche solo a maggioranza – di non distribuire in tutto o in parte gli utili conseguiti per investirli di nuovo). L'inciso «salvo patto contrario» fa dire che i soci possono scegliere di delegare alla maggioranza ogni decisione sulla distribuzione degli utili, a dispetto di quanto detto sin qui. Si consiglia la lettura di F. Galgano, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Giuffrè, 2007, 3 e ss. Per altri interessanti profili cfr. A. Serra, Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Milano, Giuffrè, 1980, 4 e ss.. In giurisprudenza: cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14449; Cass. 24 marzo 2014, n. 6829; Trib. Milano 05 maggio 2014, n. 5700. |