Alcune considerazioni in tema esclusione del socio di s.n.c.

Vincenzo Palladino
25 Giugno 2015

Nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di una società in nome collettivo non è riscontrabile l'esistenza di un conflitto attuale o anche solo potenziale tra la società ed i soci che hanno deliberato l'esclusione, assistiti dal medesimo difensore, avuto riguardo alla materia del contendere, rispetto alla quale dette parti non sono portatori di interessi in conflitto, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale per determinare la nullità del ricorso.
Massime

Nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di una società in nome collettivo non è riscontrabile l'esistenza di un conflitto attuale o anche solo potenziale tra la società ed i soci che hanno deliberato l'esclusione, assistiti dal medesimo difensore, avuto riguardo alla materia del contendere, rispetto alla quale dette parti non sono portatori di interessi in conflitto, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale per determinare la nullità del ricorso.

In materia di esclusione del socio di una società in nome collettivo, è inammissibile in Cassazione la censura intesa ad opporre al giudizio di merito della Corte territoriale la diversa valutazione della parte in merito ai fatti addebitati (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto destituita di fondamento la censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. con cui i ricorrenti avevano addebitato alla Corte del merito l'interpretazione “riduttiva e contra legem” dell'art. 2286 c.c., per avere, in thesi, valutato solo l'inadempimento del controricorrente agli obblighi legali o derivanti dal contratto, e non anche ai generali obblighi di collaborazione e correttezza secondo buona fede, non risultando in alcun modo dalla decisione che la Corte del merito avesse interpretato la norma come escludente il riferimento all'obbligo di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede).

Il caso

Con il provvedimento in commento la Suprema Corte ha respinto, sulla scorta del principio enunciato nella seconda massima, l'impugnazione, proposta da una società in nome collettivo, nonché dai soci amministratori della stessa, avverso la sentenza di appello che, confermando la decisione precedentemente assunta dal giudice di primo grado, aveva annullato la delibera di esclusione di un altro socio, condannando la società alla reintegrazione dello stesso nella posizione di socio e amministratore. Nella specie, la Corte d'Appello (come già il giudice di prime cure) aveva ritenuto che le condotte denunciate dai ricorrenti quali “gravi inadempienze” del socio escluso rilevanti ex art. 2286 c.c. (tra cui la mancata partecipazione alle assemblee, e in particolare all'assemblea straordinaria convocata per discutere dell'eventuale scioglimento della società, l'ostruzionismo a fronte delle proposte di modifica dello statuto e l'ingiustificato rifiuto di addivenire alla definizione della questione riguardante lo scioglimento) fossero inidonee a valere quale base della deliberata esclusione, integrando invece gli estremi della causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2272 n. 2 c.c., sub specie di sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Le questioni giuridiche

Come si evince dalla prima massima, la pronuncia in commento tocca la questione della possibile ravvisabilità, nel giudizio di opposizione avverso la delibera di esclusione di un socio di società in nome collettivo, di un conflitto di interessi tra la società e i soci amministratori della stessa, assistiti dal medesimo difensore; conflitto che, secondo la tesi sostenuta in causa dal socio escluso, determinerebbe la nullità del ricorso da essi proposto (che peraltro si estenderebbe, sembra doversi intendere, anche alla loro originaria costituzione in giudizio). Sennonché, nella specie la Corte di legittimità ha escluso la sussistenza di tale conflitto, in ragione dell'inesistenza di una contrapposizione processuale tra i soggetti sopra indicati. Tale conclusione, in effetti, sembra discendere dalla stessa natura delle società di persone, prive, come noto, di personalità giuridica, sicché la società, che, secondo la giurisprudenza, è passivamente legittimata nel procedimento ex art. 2287, comma 2, c.c. instaurato dal socio escluso, si esaurisce di fatto nelle persone dei soci che ne fanno parte; il che comporta, almeno in linea generale, la coincidenza delle relative posizioni processuali (in tal senso, si veda Cass., 9 maggio 1977, n. 1781).

Più in generale, l'esistenza di un conflitto di interessi tra più soggetti, i quali abbiano conferito mandato a rappresentarli in giudizio a un medesimo difensore, pone alcuni problemi, relativi, in particolare, all'individuazione (i) del soggetto legittimato a sollevare il conflitto (ii) del regime giuridico applicabile agli atti compiuti dal difensore in conflitto di interessi. Ebbene, applicando a questa materia i principî generali in materia di rappresentanza, e in particolare l'art. 1394 c.c. (come giustamente suggerito da App. Cagliari, 2 dicembre 1988, in Riv. giur. sarda, 1989, 373),dovrebbe concludersi che la legittimazione a far valere il conflitto di interessi spetti unicamente al rappresentato (e cioè, nella fattispecie affrontata nella pronuncia qui annotata, alla società o ai singoli soci amministratori, e non al socio escluso) e che la sanzione applicabile agli atti compiuti dal difensore in conflitto di interessi sia l'annullabilità (e non la nullità, come invece sostenuto nel caso in esame dal socio opponente). Sennonché, tale impostazione non sembra essere stata recepita dalla giurisprudenza, come dimostra una recente pronuncia con cui la stessa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto congiuntamente da una banca e da alcuni esponenti aziendali della stessa avverso un provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Consob, proprio sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra tali soggetti, costituiti in giudizio per mezzo di un unico procuratore; in quel caso, secondo la Suprema Corte, sarebbe stato onere di ciascun ricorrente dimostrare nell'atto di opposizione, non essendo possibile farlo in sede di ricorso per cassazione, come la sua posizione fosse sostanzialmente coincidente o assimilabile a quella degli altri ricorrenti al fine di consentire la verifica della sussistenza della comunanza di interessi dei vari ricorrenti” (Cass., 26 marzo 2014, n. 7061).

La seconda massima offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni in merito a due questioni particolarmente dibattute in dottrina e in giurisprudenza in tema di esclusione del socio di società di persone. La prima attiene alla possibilità o meno di sanzionare con l'esclusione, oltre alle inadempienze del socio a specifiche obbligazioni poste a suo carico dalla legge o dal contratto sociale, come previsto espressamente dall'art. 2286, comma 1, c.c., anche la violazione degli obblighi generali di buona fede e di collaborazione per il perseguimento dello scopo sociale, desumibili rispettivamente dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 2247 c.c. La seconda (per vero, trattata solo incidentalmente nella motivazione della pronuncia in oggetto) investe invece i rapporti tra la disciplina dettata dall'art. 2286 c.c. in materia di esclusione del socio e quella particolare ipotesi di scioglimento della società costituita dall'insanabile dissidio tra i soci, generalmente ricondotta alla fattispecie della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale prevista dall'art. 2272 n. 2 c.c.

Sulla prima questione si contrappongono due opposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, il primo dei quali ravvisa un generale “obbligo di collaborazione” che farebbe capo al socio in quanto “parte” di un contratto con comunione di scopo, stipulato per l'esercizio in comune di un'attività economica, e che troverebbe la propria fonte direttamente in una norma di legge (l'art. 2247 c.c.), venendo così a costituire uno di quegli obblighi legali ai quali il socio deve adempiere, pena la sua esclusione dalla compagine sociale ai sensi del primo comma dell'art. 2286 c.c. (in tal senso si sono espressi, tra gli altri: F. GALGANO, Dritto civile e commerciale, III, Padova 1999, 388; G. COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova 1999, 147; A. DALMARTELLO, L'esclusione dei soci dalle società commerciali, Padova, 1939, 93). L'obbligo di collaborazione verso la società consisterebbe, secondo questo orientamento, nel dovere del socio di comportarsi in modo conveniente all'esercizio in comune dell'attività sociale: la costruzione di questa figura consente così di qualificare come “gravi inadempienze” tutti quei comportamenti che, pur non rappresentando violazioni di obblighi specifici indicati dalla legge o dal contratto sociale, siano comunque d'ostacolo all'esercizio dell'attività comune e impediscano quindi il raggiungimento dello scopo sociale. In quest'ottica, la giurisprudenza ha individuato la violazione del suddetto obbligo, ad esempio, nell'atteggiamento ostile e ostruzionistico del socio che si oppone ripetutamente e senza motivo al compimento delle operazioni sociali, incidendo negativamente sull'attività della società (in questo senso, si veda App. Bari, 7 gennaio 1985, in Giur. Comm., 1985, II, 821, ove si giudica comportamento ostruzionistico e ostile”, e quindi valido motivo di esclusione del socio, la sua “minaccia di sollevare eccezioni sul dividendo proposto dal consiglio di amministrazione, le continue e insistenti richieste di consultazione del libro dei soci e di rilascio di copie degli stessi fin dalla fondazione della società”), oppure nel rifiuto, da parte del socio, di rinnovare una fideiussione a favore della società – in precedenza sempre prestata – qualora tale comportamento possa determinare il mancato rinnovamento di un fido concesso da una banca a favore della società(Trib. Milano, 28 ottobre 1993, in Soc., 1994, 368; un orientamento meno rigoroso era stato precedentemente espresso, sul punto, da Trib. Torino, 20 maggio 1987, citata da A.M. PINELLI, Esclusione del socio e revoca dell'amministratore: inadempienze rilevanti, in Soc., 1994, 372, secondo cui tale rifiuto integra una grave inadempienza ex art. 2286 c.c. soltanto se è posto in essere in violazione di un preciso obbligo di assunzione scaturente dallo statuto o da una delibera assembleare).

L'esistenza dell'obbligo generale di collaborazione sopra delineato, tuttavia, è contestata da altra parte della dottrina, che pone in luce la mancanza di un sicuro fondamento normativo di tale obbligo e l'impossibilità di definirne il contenuto preciso (cfr. M. PERRINO, Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano 1997, 191; F. GUARRACINO, Su un preteso obbligo di collaborazione del socio e sul metodo collegiale per la sua esclusione dalla società, nota ad App. Napoli, 14 febbraio 1989, in Dir. Giur., 1991, 688; F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino 1995, 151; M. GHIDINI, Società personali, Padova 1972, 556; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Torino 1999, 114). I critici giudicano dunque pericoloso ricollegare una conseguenza così grave come l'esclusione alla violazione di un obbligo dai confini opinabili, poiché ciò favorirebbe strumentalizzazioni e consentirebbe abusi e sopraffazioni del gruppo nei confronti del singolo socio (così F, GUARRACINO, op. loc. ultt. citt.); alcuni di essi propongono allora il richiamo all'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.), ritenendo che tale principio si concretizzi, nel caso specifico, nell'obbligo del socio di non frapporre ostacoli e di agevolare l'esecuzione del contratto sociale (F. DI SABATO, op. loc. ultt. citt.; G. F. CAMPOBASSO, op. loc. ultt. citt.). Sennonché, è stato osservato che anche il riferimento al principio generale dell'”esecuzione secondo buona fede” non allontana l'indeterminatezza di contenuto e i pericoli di strumentalizzazioni e abusi ai quali si è in precedenza accennato (l'opinione è di F. GUARRACINO, op. cit., 693, secondo il quale va respinto il tentativo di configurare un generico obbligo di collaborazione del socio, sia nell'uno che nell'altro dei modi esaminati, come ulteriore obbligazione scaturente ex lege dal contratto sociale. Il socio è pertanto tenuto ai soli comportamenti richiestigli dalla legge o dal contratto associativo, sicché solo la violazione di tali doveri può giustificare, se grave, l'esclusione ex art. 2286 c.c.”).

Nella pronuncia in commento la Cassazione, pur non prendendo espressamente posizione sulla questione, sembra tuttavia non escludere la sussistenza, in capo al socio, di un generale obbligo di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede sanzionabile con l'esclusione del socio inadempiente. Ciò è desumibile, a contrario, dalla motivazione che i Giudici di legittimità hanno posto a sostegno del rigetto del ricorso, fondata sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe interpretato l'art. 2286 c.c.come escludente il riferimento all'obbligo di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede”, così sottraendosi, secondo la Suprema Corte, alle censure sollevate dai ricorrenti sul punto.

Venendo alla seconda questione sopra accennata, nel caso in esame, come si è visto, i Giudici di merito avevano ritenuto che le condotte imputate al socio fossero riconducibili, anziché alle “gravi inadempienze”, tali da giustificarne l'esclusione ex art. 2286 c.c., alla fattispecie dell'insanabile dissidio tra i soci, idoneo a determinare lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ex art. 2272 n. 2 c.c. Trattasi in verità di un tema in cui la Suprema Corte non si è addentrata nel caso di specie - limitandosi a rilevare, nella motivazione della pronuncia in commento, che la sentenza della Corte territoriale, alla stregua della materia del contendere, verte sull'esclusione del socio e non sullo scioglimento della società (pur essendo ricorsa la Corte d'appello al raffronto tra le due fattispecie, anche relazionato al caso di specie)” -ma che tuttavia appare meritevole di alcune considerazioni. È infatti questione controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, se un effetto così radicale come lo scioglimento della società possa prodursi anche quando l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale dipenda dal comportamento di un socio e possa essere evitata, per l'appunto, mediante l'esclusione dalla compagine sociale del socius rixosus (in questi termini, si veda, in dottrina, B. PETRAZZINI, Lo scioglimento della società, in Le nuove società di persone, a cura di G. COTTINO e O. CAGNASSO, Torino 2014, 276, e G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino 2012, 117, e in giurisprudenza Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, Cass., 13 gennaio 1987, n. 134 e App. Firenze, 19 maggio 2000, in Foro Toscano, 2001, 145). Sul punto, autorevole dottrina ha sostenuto che in simili casi debba applicarsi la disciplina in tema di scioglimento della società, sul presupposto che un evento comunque particolare, e controverso, quale la condotta “colposa” di un socio, non possa prevalere sull'”evento generale”, e di per sé produttivo di effetti, costituito dal dissidio tra i soci (così G. COTTINO e R. WEIGMANN, Le società di persone, in COTTINO, SARALE, WEIGMANN, Società di persone e consorzi, in G. COTTINO (diretto da), Trattato di diritto commerciale, III, Padova 2004, 308), soprattutto in quei casi in cui il comportamento del singolo socio potrebbe essere semplicemente la «spia» di un più profondo dissidio tra i soci, tale da rendere nei fatti impossibile lo svolgimento in comune dell'attività economica per cui la società è stata costituita” (così B. PETRAZZINI, Lo scioglimento della società, cit., 277). In questo senso pare orientata una parte della giurisprudenza di merito, la qualeha ritenuto, ad esempio, che nel rifiuto del socio di società di persone di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio, quanto piuttosto un caso di scioglimento della società ex art. 2272 c.c., per contrasto inconciliabile tra i soci” (App. Milano, 15 novembre 1996, in Soc., 1997, 552). A opposte conclusioni si perviene, però, allorché la compagine sociale sia formata da due soli soci e il dissidio sia imputabile a uno di essi, nel qual caso, secondo la giurisprudenza, deve darsi la prevalenza alla pronuncia di esclusione, ove ne ricorrano i presupposti (in tal senso si vedano, tra le altre, App. Cagliari, 28 febbraio 1985, in Riv. giur. sarda, 1986, 349 e App. Cagliari, 24 gennaio 1994, ibidem, 1995, 326; contra, Cass. 2 giugno 1983, n. 3779); diversamente, quando non sia individuabile un grave inadempimento imputabile a uno dei due soci, si rientrerà nell'ipotesi di scioglimento della società di cui all'art. 2272, n. 2 c.c. (cfr. Cass., 14 febbraio 1984, n. 1122).

Ciò premesso, pare a chi scrive che la questione debba essere affrontata e risolta caso per caso, sulla base di una valutazione prognostica – improntata al favor societatis - delle concrete ed effettive prospettive di prosecuzione dell'attività sociale all'esito dell'eventuale esclusione del cd. socius rixosus, vale a dire di quel socio che con il suo comportamento turba il regolare svolgimento della vita sociale e di conseguenza può pregiudicare l'ordinato operare della società anche nel mercato(la definizione è di B. ACQUAS, L'esclusione del socio nelle società, Milano 2008, 52). In tale ottica, si può sostenere che il conflitto tra i soci è idoneo a determinare lo scioglimento della società soltanto allorché coinvolga l'intera compagine sociale e sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale; il che si verifica, secondo un'opinione dottrinale, quando collidono mutuamente i criteri direttivi, siano di ordine tecnico siano d'ordine amministrativo, dei singoli partecipanti; e il contrasto abbia tali caratteri di rilevanza e di permanenza da rendere praticamente impossibile il proficuo conseguimento dello scopo sociale” (A. CANDIAN, L'erede del socio e l'esclusione di un socio superstite, in Giur. It., 1950, IV, 44). Di conseguenza, affinché ricorra tale ipotesi di scioglimento della società, l'incidenza del conflitto sulla gestione dell'impresa “deve essere idonea a rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione dell'attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza del vincolo” (così Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, cit.; in termini analoghi, si vedano altresì Cass., 21 luglio 1987, n. 4683 e Cass., 2 giugno 1983, n. 3779). Al di fuori di tale ipotesi, come è stato osservato, può essere utile ed opportuno valutare quanto il comportamento inadempiente di un socio possa turbare il regolare svolgimento della attività degli altri soci tesi al conseguimento dell'oggetto sociale e quanto, quindi, la permanenza di un socio di tal fatta sia pregiudizievole per lo svolgimento ordinato della attività della società; e quando da tale accertamento emerga che la permanenza di detto socio sia di pregiudizio per il regolare esercizio della attività degli altri soci, questi ben possono escluderlo dalla compagine sociale per la disgregazione della affectio societatis conseguente alla sua inadempienza o violazione dei doveri sociali(così B. ACQUAS, op cit., 55-56).

Osservazioni

Il provvedimento in commento non contiene statuizioni particolarmente innovative, limitandosi a ribadire il principio (per vero, ampiamente consolidato in giurisprudenza), secondo cui non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, la decisione del giudice di merito in ordine alla liceità dell'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286, comma 1, c.c.; principio che trova applicazione a fortiori nel caso di specie, in cui la delibera di esclusione non trovava il suo fondamento nell'inosservanza, da parte del socio, di specifici obblighi posti a suo carico da singole disposizioni di legge o del contratto sociale, ma nell'asserita violazione dei generali doveri di buona fede e di collaborazione per il perseguimento dello scopo sociale. E invero, attesa l'estrema varietà delle condotte che possono integrare quest'ultima fattispecie, in simili casi la decisione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'esclusione del socio ex art. 2286 c.c. - soprattutto sotto il profilo della “gravità” delle dedotte inadempienze - non può prescindere da una valutazione delle circostanze del caso concreto, inevitabilmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può concludere che la Cassazione, con la sentenza in commento, abbia riconosciuto, ancorché implicitamente, che l'esclusione del socio di una società di persone ai sensi dell'art. 2286 , comma 1, c.c. possa fondarsi, in linea di principio, anche sull'inosservanza del generale dovere di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede, con la precisazione che tale ipotesi di esclusione forma oggetto di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

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