Prededucibilità dei compensi del liquidatore sociale nominato dopo l’ammissione al concordato preventivo

07 Luglio 2015

Sono prededucibili i crediti per compensi maturati dal liquidatore sociale nominato in un momento successivo all'ammissione della società a concordato preventivo poi sfociato, senza soluzione di continuità, in fallimento?

Sono prededucibili i crediti per compensi maturati dal liquidatore sociale nominato in un momento successivo all'ammissione della società a concordato preventivo poi sfociato, senza soluzione di continuità, in fallimento?

IL QUADRO NORMATIVO - L'art. 111, comma 2, l.fall. stabilisce che «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge». Proprio la seconda parte di tale comma comporta che l'attività del professionista prestata nell'ambito del procedimento concorsuale possa condurre al sorgere, al vantaggio del medesimo professionista, di un credito prededucibile. La riferita norma, quindi, nell'indicare come prededucibili i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge», detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.

LA GIURISPRUDENZA - La Cassazione ha recentemente sottolineato come sia dirimente ai fini del riconoscimento della prededucibilità il rapporto di strumentalità tra l'attività da cui sorge l'obbligazione e la realizzazione delle finalità proprie della procedura concorsuale. La prededucibilità non è quindi vincolata al solo dato cronologico della contestualità tra la prestazione da cui trae origine il credito e la pendenza della procedura concorsuale. Ciò rende possibile estenderne il riconoscimento alle prestazioni svolte anche prima della pendenza del procedimento e anche oltre l'ambito specifico dell'attività professionale prestata ai fini della redazione della domanda di concordato e della correlata assistenza in giudizio (cfr. Cass., 17 aprile 2014, n. 8958). Nel caso posto dal quesito, giova sottolineare come si tratti di un credito sorto per effetto dell'iniziativa del debitore e senza il concorso degli organi della procedura. In questa fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che l'attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione solo quando sia oggettivamente funzionale alle esigenze della procedura concordataria (Cass., 24 gennaio 2014, n. 1513). Di conseguenza, sia che si richiami il principio di funzionalità, sia quello di occasionalità, nell'ambito del successivo fallimento si dovrà valutare la “funzionalità” dell'atto negoziale alle esigenze della procedura concordataria, a prescindere dalla circostanza che ci sia già stata o meno una valutazione di funzionalità da parte degli organi della procedura stessa.

LA SOLUZIONE - Di norma, dunque, i compensi del liquidatore sociale nominato in un momento successivo all'ammissione della società a concordato preventivo possono non godono del beneficio della prededuzione, anche se in alcune limitatissime ipotesi ciò non può escludersi.
Da un lato, infatti, la prestazione del suddetto liquidatore viene svolta a favore della società e dei soci, non direttamente dei creditori, e interviene in una fase in cui lo stesso liquidatore è soggetto al vincolo di destinazione dell'attivo derivante dal piano; dall'altro, comunque «la funzionalità va intesa alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, la quale riconosce la funzionalità di un credito endoncorsuale ai fini della prededucibilità anche nella procedura fallimentare successiva quando vi sia stata utilità per la massa dei creditori tale da potersi ritenere che quella spesa risponda - al pari delle spese degli organi della procedura (commissario giudiziale, liquidatore e ausiliari) - agli scopi della procedura medesima (Cass., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534; Cass., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705; Cass., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402; ma già sul punto Cass., Sez. I, 16 maggio 1983, n. 3369 e altre precedenti ivi richiamati)» (cfr. Trib. Milano, 3 aprile 2014, in IlCaso.it). Pertanto, non un qualsiasi atto di gestione può essere considerato fonte di credito prededucibile nel fallimento, ma solo quell'atto gestorio che abbia una effettiva utilità per i creditori e risponda agli scopi della procedura.

LA VALUTAZIONE DELL'EFFETTIVA UTILITÀ PER I CREDITORI - La problematica si sposta quindi sulla valutazione di tale utilità, ovvero della funzionalità della prestazione fonte del compenso da cui deriva il credito professionale.
Risulta opportuno ricordare che, secondo un recente provvedimento, può essere riconosciuta la prededuzione nel successivo fallimento al credito dei professionisti qualora l'opera prestata si ponga in rapporto di strumentalità rispetto alla procedura e risulti utile al ceto creditorio secondo la valutazione effettuata ex post dal giudice delegato in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio (Trib. Padova, 2 marzo 2015).
Secondo una differente pronuncia, invece, ai fini del riconoscimento della prededuzione al credito del professionista ciò che rileva è la funzionalità delle prestazioni professionali, la quale dovrà essere necessariamente valutata in termini di idoneità ed adeguatezza ad una composizione della crisi, ma a differenza della su citata pronuncia, attraverso un giudizio ex ante. Per tale orientamento è quindi irrilevante che la crisi venga poi accertata e definita irreversibile dal tribunale. Allo scopo di esprimere il giudizio in questione, il tribunale non potrà fare a meno di verificare in concreto l'attività svolta dal professionista e di accertarne il nesso (cronologico, teleologico e di adeguatezza) con la procedura concorsuale concordataria, sicché, una volta compiuti positivamente tali accertamenti, l'eventuale esclusione della natura prededucibile del credito, destinata ad operare anche nelle ipotesi di consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, dovrà essere adeguatamente motivata (cfr. Trib. Roma, 23 febbraio 2015).

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